Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33339 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33339 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGERI MARCO N. IL 07/11/1982
avverso la sentenza n. 1388/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria, ridotta la pena, ha confermato
la sentenza emessa in data 24 gennaio 2008 dal locale Tribunale, appellata da BERLINGERI
Marco, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato, commesso il 18 giugno 2001.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sull’individuazione
della persona ad opera degli operanti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come gli operanti della polizia giudiziaria
nel corso del controllo stradale avessero chiaramente riconosciuto il prevenuto, a loro ben noto
per ragioni di servizio, così che non può certo parlarsi di individuazione quanto piuttosto di deposizione testimoniale su fatti avvenuti in presenza di testimoni come i poliziotti portatori di conoscenza qualificata delle persone ripetutamente incontrate per ragioni di ufficio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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