Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33339 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33339 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
C.elentano Luigi, nato a S.Valentino Torio il 25.1.1952
avverso la sentenza n.963 della Corte d’appello di Salerno, datata
10.5.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aurelio Galasso , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

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Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data , la Corte di appello di Salerno , confermava la
sentenza del 22.12.2009 del Tribunale di Nocera Inferiore , che aveva
condannato Celentano alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed

che segue:
” artt. 640-61 n.7 cp. , perché con plurimi artifici e raggiri induceva in errore
Campriani Alfredo, interessato all’acquisto di una autovettura Ferrari , circa la
sua qualità ed affidabilità di intermediario commerciale e la veridicità della
pattuita vendita di una Ferrari mod Testarossa del 1990 , sorprendendone la
buona fede e spacciandosi per un venditore serio ed affidabile , in tal modo
facendosi fraudolenternente consegnare a più riprese in contanti, vaglia postale
ed assegni circolari la somma pari ad euro 17.850,00 quale anticipo del
complessivo prezzo pari a 31.500,00 euro, senza fargli mai conseguire il
possesso dell’autovettura che ingannevolmente gli faceva solo visionare presso il
salone di un ignaro terzo rivenditore, ingannevolmente fornendogli, per i positivi
controlli del caso, i dati relativi alla intestazione; in tal modo procurandosi un
ingiusto profitto di rilevante entità con pari danno per la vittima ;In San
Valentino Torio I ‘8 luglio 2006″
1.1 La Corte territOriale ,respinte le censure di merito , in punto di

completezza del materiale probatorio acquisito, confermava le statuizioni
del primo giudice in punto di responsabilità ma rideterminava la pena
in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato ,
deducendo con il primo motivo di gravame la carenza di motivazione,
avendo la Corte fatto mero rinvio alla motivazione del primo giudice
senza fornire risposta alle censure rappresentate dalla difesa con l’atto di
appello e con il secondo motivo l’inosservanza della legge penale e la
mancata assunzione di una prova decisiva non avendo la Corte rinnovato
l’escussione della persona offesa, Di Florio, proprietario dell’autovettura
Ferrar’ e titolare del salone ove la stessa era esposta per la vendita. La
Corte ha basato il giudizio solo sulle dichiarazioni della persona offesa
che è anche parte interessata; non ha accolto la richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale per escutere il Di Fiori° in merito ad un
documento, rinvenuto solo dopo la sentenza di prime cure, autografo
del Di Florio nel quale quest’ultimo afferma di affidare l’autovettura al
Celentano e tanto in contrasto con le dichiarazioni già rese in fase
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C. 200,00 di multa ‘per il reato di truffa aggravata secondo l’imputazione

dibattimentale..
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
2.1 Ti primo motivo di ricorso, che lamenta il mero rinvio alla

tecnica motivazionale ammessa e riconosciuta come legittima, in
termini generali, dalla giurisprudenza di legittimità omette di
indicare gli specifici’ punti della motivazione che si intende denunciare
come non esaminati, così interdicendo ,alla Corte di legittimità, la
valutazione della cepsura .
2.2 Anche la censura relativa alla mancata acquisizione di una prova
“decisiva” è manifeStamente infondata. “Decisiva” è la prova dalla
quale ci si possa ragionevolmente attendere un sovvertimento
dell’impianto probatorio già acquisito, in modo tale da condurre ,per
sé sola, ad un diverso verdetto . Deve, in altri termini, trattarsi di
elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del
tutto diversa da quella assunta e non ,semplicemente, una diversa
valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente
acquisiti al processo.
2.3 E’ già stato rileyato che l’esercizio del diritto all’ammissione della
prova a discarico di cui all’art. 495, comma 2, c.p.p., espressamente
richiamato dall’art. 606, comma 1 lett. d), è infatti sottoposto al
potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da
adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (v., fra le
tante, Cass., Sez. sent. n. 12027 del 21.10.1999, Mandala; Sez.
3^, sent. n. 13086 ‘del 14.12.1998, Patrizi; Sez. 1^, sent. n. 11538
del 15.12.1997, Geremia, ecc). A ciò si aggiunga che il diritto alla
prova, riconosciuto alle parti dall’art. 190 c.p.p., è regolato, secondo
quanto previsto nella medesima disposizione, conformemente alla
facoltà, attribuita al giudice, di escludere le prove manifestamente
superflue o irrilevanti, e che il vizio di mancata assunzione di prova

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motivazione del primo giudice, è aspecifico perché, a fronte di una

decisiva non è configurabile quando i risultati che la parte richiedente
si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati
con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possano
risolversi solo in una delle diverse prospettazioni valutative del
complesso degli elementi emersi dal processo.
2.4 Nel caso in esame la

Corte di merito ha ritenuto di non

procedere all’audizione del Di Florio, in considerazione del fatto che
grado e le sue affermazioni risultavano ampiamente esaustive sulla
vicenda processuale. La Corte ha,inoltre, valutato che il documento
prodotto dall’imputato, che consta di una mera dichiarazione
unilaterale , sottostritto solo dall’imputato e a tenore della quale il
Di Florio andava indenne dai rischi connessi alla circolazione
dell’autovettura in esame, non vale a conferire una diversa rilevanza
probatoria alla ricostruzione compiuta dal teste Campriani e dallo
stesso Di Fiori°, trattandosi di documento che per il suo specifico
contenuto, provenendo dallo stesso Celentano, è inidoneo a
dimostrare l’ acquisto della vettura .
2.5 Le valutazioni l che giustificano il mancato accoglimento della
richiesta della difesa appaiono quindi ineccepibili, sia sul piano logico
che su quello gileidico, mentre le censure del ricorrente, che
pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti, consistono
esclusivamente in Osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et
simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state
esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile Il ricOrso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
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tale teste era stato sentito due volte nel corso del giudizio di primo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro ille al a Cassa delle ammende.
t’11.4.2013

Così d ciso i

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