Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33338 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33338 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 11/04/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla difesa di
Del Vecchio Francesco, nato a Barletta il 4.4.1976
avverso la sentenza n.1849 della Corte d’appello di Bari,
sez. penale
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

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udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aurelio Galasso , che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Trani , in
data 23.3.2005 , che aveva condannato Lo Vecchio Francesco alla
pena di mesi otto di reclusione ed C. 300,00 di multa per il reato di
messa in commercio di numerosi CD e DVD abusivamente duplicati e
privi del marchio SIAE e ricettazione, dichiarava prescritto il primo
reato e riduceva la pena per la ricettazione in mesi sette ed euro
250,00 di multa, rigettando l’appello dell’imputato che aveva
sostenuto l’insussistenza del reato di ricettazione.
1.1 Ricorre la difesa dell’imputato deducendo la violazione
dell’art.171 ter L. n.633 /1941 e 648 cod.pen. in relazione
all’inosservanza o erronea applicazione della legge ,di cui all’art.606
co 1 lett.b) cod.proc.pen. per disapplicazione dei principi comunitari
in tema di contrassegno SIAE Lamenta il ricorrente che la sentenza
della Corte ha erroneamente ritenuto che la
contrassegno possa valere

mancanza del

quale mezzo di prova dell’illecita

duplicazione o riproduzione, giacché, in caso contrario, si
continuerebbe a dare al marchio SIAE quel valore essenziale di
garanzia dell’originalità e dell’autenticità dell’opera che, invece, esso
non ha acquistato nei confronti dei soggetti privati per effetto
dell’omessa comunicazione alla Commissione europea. Non
potendosi ravvisare il reato di contraffazione non può neanche
ritenersi la ricettazione per la mancanza del reato presupposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 27.9.2011 , la Corte di appello di Bari , in

2.11 ricorso non è fondato.
2.1 Deve essere, in primo luogo, ribadito quanto già affermato nella
sentenza impugnata in ordine agli effetti della sentenza Schwibert
della Corte di Giustizia CE, e, cioè, che la non opponibilità ai privati
della normativa sul , contrassegno SIAE, quale effetto della mancata
adempimento della normativa comunitaria relativa alle “regole
tecniche”, comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati
dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando invece
ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che
comporti l’abusiva itiiffusione, riproduzione o contraffazione delle
opere dell’ingegno, (sez. 3^, 24.6.2008 n. 34555, Cissoko, RV
240753).
2.2 Nella fattispecie n esame, essendo stata contestata la detenzione per
la vendita (oltre•a0 ricettazione) di supporti (audiovisivi, fonografici,
informatici o multinediali) abusivamente riprodotti, non rileva, la
decisione della CGC 8 novembre 2007, Schwibber, C20/25, che ha
Incluso la normativa che stabilisce l’obbligo di apposizione del
contrassegno SIAE reI novero delle regole tecniche che, ai sensi della
direttiva 83/189/CEE, per essere efficaci erga omnes devono essere
notificate alla CommiSsione Europea.
2.3 II principio comunitario riguarda , infatti, solo le disposizioni della L.
n. 633 del 1941 (e successive modifiche) che prevedono come elemento
essenziale la mancanza del marchio SIAE, senza incidenza alcuna sulla
tutela del diritto d’auOre, morale e di utilizzo economico (cfr. Cass. Sez.
3^ n. 13813/208; Cass. Sez. 3^ n. 13816/2008).
mentre fattispecie prevista dalli art. 171 ter, comma 1, lett. d) costituisce
una forma di tutela ulteriore ovvero avanzata rispetto alle ipotesi previste
dalle lettere precederti dello stesso articolo, nel senso che mentre tali
fattispecie tutelano lin generale le opere d’autore dalla abusiva
riproduzione e succeseiva commercializzazione, sicché il fatto costitutivo
del reato, a cominciare dalla tutelabilità dell’opera dell’ingegno, deve
formare oggetto di accertamento, nel caso di mancata apposizione del
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comunicazione deilo stesso alla Commissione Europea in

contrassegno SIAE è sufficiente tale mancanza ad integrare la condotta
criminosa e solo a tale ultima situazione si riferisce il principio contenuto
nella sentenza Schwibert .( n. 23544 del 2009 Rv. 244515)
2.4 D D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la L. n. 248 del 2000,
art. 16 (art. 41) e l’ha sostituito con il nuovo testo della L. n. 633 del
1941, art. 174 ter (art. 28),modificando la fattispecie speciale, ha reso
configurabile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L.

l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici
o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di
commercializzazione, configurandosi l’illecito meramente amministrativo
previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter soltanto quando l’acquisto
o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale.
2.5 Definendo l’evoluzione sistemica-normativa, la. sentenza n. 47164
del 20.12.2005, rv. 232303,delle Sezioni Unite di questa Corte stabilisce
che .” È ammissibile il concorso delle condotte di acquisto o ricezione

punite dall’art. 648 c.p. con le successive condotte di immissione in
commercio punite efall’art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel
vigore della legge n. 248 del 2000 la condotta di acquisto di supporti
audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei
reati previsti dagli artt. 171 – 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633,
integrava l’illecito amministrativo di cui all’art. 16 della stessa legge, che
in virtù del principio di specialità previsto dall’art. 9 legge 24 novembre
1981, n. 689, prevaleva in ogni caso sull’art. 648 c.p., che punisce Io
stesso fatto, anche se l’acquisto fosse destinato al commercio.
Sopravvenuto il d. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l’art. 16
della legge n. 248 del 2000 (art. 41) e l’ha sostituito con il nuovo testo
dell’art. 174 ter legge n. 633 del 1941 (art. 28), è possibile il concorso tra
il reato di ricettazione e quello di cui all’art. 171-ter della legge 22 aprile
1941 n. 633, e successive modificazioni, quando l’agente, oltre ad
acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non
conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione;
configurandosi l’illecito meramente amministrativo previsto dall’art. 174
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22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, e successive modificazioni, quando

ter legge n. 633 del 1941 soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano
destinati a uso esclusivamente personale. La situazione normativa così
ricostruita non è mutata con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, perché l’incauto acquisto di
cose provenienti da taluno dei reati previsti dalla legge n. 633 del 1941
può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p.;
mentre solo l’incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita,

vale a dire di cose non provenienti da reato, può integrare gli estremi
dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 comma 7 del citato decreto
legge. perché l’incauto acquisto di cose provenienti da taluno dei reati
previsti dalla L. n. 633 del 1941 può integrare gli estremi della
contravvenzione prvfrista dall’art. 712 c.p.; mentre solo l’incauto acquisto
di cose di provenienza altrimenti illecita, vale a dire di cose non
provenienti da reatO, può integrare gli estremi dell’illecito amministrativo
previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 7″.
2.6 Nel caso in esarne, in applicazione dei principi suddetti, i giudici della
Corte di merito hanno rilevato, anche in fatto, che:” Non è invece
prescritto, e ricorre nella fattispecie in esame, il delitto di ricettazione dei
supporti fonografici ed audiovisivi abusivamente riprodotti.Invero, non
risultando dagli atti èi causa che l’odierno appellante abbia concorso nella
riproduzione, essenitlo stato colto nel mero possesso del materiale già
confezionato, del qt0le conosceva benissimo la natura illecita (infatti il
nutrito certificato penale del Del Vecchio è integralmente costituito da
condanne per violazione delle• norme sul diritto d’autore, ed i supporti
nella sua disponibilità recavano le copertine fotocopiate tratte dai
supporti originali), risulta integrata sia la materialità che l’elemento
soggettivo del contestato reato di ricettazione. Per la consumazione del
reato in esame, poi, non risulta necessario accertare da chi l’agente
avrebbe acquistato o ricevuto il materiale proveniente da delitto, come
ritiene invece la difesa di Del Vecchio, poiché l’unico dato rilevante è che
costui sia stato colto nel possesso del materiale incriminato. …”.
3. La motivazione del provvedimento impugnato é giusta, congrua e
completa ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato : ai sensi
dell’art.616 cod.pen. consegue al rigetto la condanna del

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procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
process ali.
1’11.4.2013

Così de

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