Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33337 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33337 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Herrera Herrera ,ose Luis Alfredo, nato a Lima il 10.04.1991
avverso la sentenza 2291 della Corte d’appello di Torino, I sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aurelio Galasso , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

1

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 28.05.2012, la Corte di appello di Torino ,
confermava, in punto di responsabilità, la sentenza del GUP del
Tribunale della stessa città , in data 2.2.2012 , che aveva condannato
800,00 di multa per il reato di rapina impropria in una bicicletta, in
danno di Emilian Loi. La Corte territoriale respingeva le censure
mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento
oggettivo e soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice,
ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al
reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorsci il difensore dell’imputato
per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo
di gravame con il quale deduce la violazione di legge in relazione
all’art.533 co 1 cod.proc.pen e la manifesta illogicità della
motivazione risultapte dagli atti del procedimento e l’omessa
assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art.606 co 1 lett.d
cod.proc.pen.
1.2 Deduce il ricorrente che

sulla colpevolezza dell’imputato

permane un ragionevole dubbio ,potendosi ricostruire i fatti, alla
luce delle dichiarazloni lacunose ed illogiche della p.o., in modo
alternativo e tale da escludere la partecipazione morale o materiale
di Herrera alla sottrazione della bicicletta, tenuto anche conto che in
modo non legittimo é stata negata l’escussione in udienza della p.o.
,atto che avrebbe consentito di colmare le predette lacune. Secondo
la tesi difensiva di Herrera ,infatti, Loi che inseguiva l’autore del
furto della bicicletta, probabilmente lo perse di vista per una decina
di minuti, pur continuando a cercarlo. In quel lasso di tempo Herrera
, del tutto ignaro di quanto era avvenuto in precedenza, si incontrò
con l’autore del furto e prosegui la strada con lui , fino a quando fu
raggiunto dal derubato.

2

Herrera Herrera alla pena di anni due e mesi di reclusione ed C.

CONSIDERATO IN DIRITTO

231 ricorso è manifestamente infondato, perché basato su motivi non
consentiti nel giudizio di legittimità.
La tesi difensiva del ricorrente non ha oggettivi e saldi appigli nella
secondo i dettami dell’art.606 co 1 lett e) : la tesi difensiva si basa,
Infatti, su una ipotetica ricostruzione degli avvenimenti , ipotizzabile
solo se si attribuisce alle dichiarazioni della vittima un diverso
significato.
2.1 Con entrambi i motivi, in apparenza si deduce un vizio della
motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove
diversa e più favorevole all’imputato, ciò che non è consentito nel
giudizio di legittimità .Invero, con la sentenza sez. 4, 2.12.2003, Elia
ed altri, 229369, questa Corte ha ribadito che: “Nel momento del
controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se
la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né
deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti
di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606,
comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una
diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle
prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla
correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. (In senso
conforme anche Cass., sez. V, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non
massimata nonché Sez. un., 29.9.2003, Petrella; SU n° 6402/97, rv
207944; SU n. 24/99, rv 214794; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
2.2 Per contro, la motivazione del provvedimento impugnato è
esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di
diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, supera il vaglio di
legittimità.

3

ricostruzione dei fatti né prospetta il travisamento di una prova

3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro pille alla Cassa delle ammende.
Così dciso

Ri a l’11.4.2013

colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

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