Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33335 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33335 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDESCA VITTORIO N. IL 31/01/1941 parte offesa nel
procedimento
c/
ANGELILLO DANIELA N. IL 10/03/1984
avverso l’ordinanza n. 1309/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Verdesca Vittorio, p.o. nel procedimento a carico di Angelillo Daniela, per i reati di cui agli
artt.485-491 c.p.; 474-482 c.p. , ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 4,6.6.13 dal
G.i.p. di Lecce, reputando violato l’art.377 c.p.p. per non essere stata sentita né la Angelillo né la
parte lesa, senza che la p.g. svolgesse alcuna indagine, ai sensi degli artt.347-357 c.p.p., per cui il
g.i.p. aveva adottato il provvedimento impugnato, adeguandosi alla richiesta del p.m., ritenendo
erroneamente infondata la notizia di reato, pur essendo rimasto accertato dalla consulenza grafica
del p.m. che la sottoscrizione ‘Verdesca Vittorio’ apposta sulle cambiali in argomento non era
riferibile a quest’ultimo, ma ad altra persona e ben potendo la Angelillo — che pure non risultava
avere apposto le firme in questione — essere .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.

,

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 maggio 2014
(3ì5
IL COSIGLIERE
estensore

i

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