Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33335 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33335 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LACIRIGNOLA ANTONIO N. IL 29/06/1946
avverso la sentenza n. 2307/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
23/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
dito il Procuratore Generale in persona del Dott.
c e ha concluso per

Udito, per la parte
Udit i difensor Avv

l’Avv

Data Udienza: 05/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Aldo
Policastro, il quale hilt concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.2.2008, il Tribunale di Bari dichiarò Lacirignola
Antonio responsabile dei reati di cui agli artt.628, 56, 629, 582 c.p., e unificati
i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche
prevalenti sulle contestate aggravanti – lo condannò alla pena di anni tre
mesi sei di reclusione ed € 1.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte
d’Appello di Bari, con sentenza del 23.5.2012, confermava la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione
dell’art.606 lett.b) c) ed e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale,
in relazione agli artt.628, co.1 e 3, 56, 629, 61 n.7 628, 582, 585, 576 61 n.2 c.p.
omessa valutazione di elementi a favore e mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, in quanto appare del tutto singolare e illogico che il
giudice di primo grado abbia assolto l’imputato dai reati di sequestro di
persona e detenzione di pistola e cintura con materiale esplosivo, e lo ha
condannato per rapina aggravata, tentata estorsione e lesioni personali,
nonostante che l’assoluzione dal reato di detenzione di pistola ed esplosivo
escluda categoricamente che egli abbia potuto commettere gli ulteriori reati
per cui è stato condannato; l’imputato, infatti, dopo che l’Ostuni si era
allontanato a bordo dell’auto del Lombardi ha utilizzato l’autovettura solo
per uscire dall’Autostrada, visto che certamente non poteva farlo a piedi, e
per far rientro a Monopoli dove ha regolarmente parcheggiato nello stesso
luogo in cui si erano incontrati la mattina e dove successivamente il

1

Lacirignola ha ripreso la propria autovettura; 2) violazione dell’art.606 co.1,
lett.e) c.p.p. per illogicità e contraddittorietà della motivazione,
inattendibilità delle dichiarazioni della p.o. Sussistenza dell’ipotesi del reato
impossibile ex art.49 c.p. La Corte d’Appello ha errato nel ritenere attendibile
la testimonianza della p.o., costituitasi parte civile, senza alcun riscontro, e
contraddetta dalle dichiarazioni rese dall’imputato. Il presunto, strampalato

e fantasioso disegno criminoso era poi evidentemente irrealizzabile, per
inidoneità dell’azione; infatti la condotta dell’agente per la sua intrinseca
natura era inidonea a cagionare l’evento dal quale dipendeva l’esistenza del
reato. Non è impossibile infatti prelevare da una banca una somma ingente
senza previa prenotazione; l’Ostuni non avrebbe poi potuto oltrepassare i
dispositivi di sicurezza, se avesse indossato così come asserito dalla parte
offesa una cintura esplosiva. Il Lacirignola e l’Ostuni avevano avuto solo una
lite per ragioni di lavoro, l’imputato non ha cagionato alcuna lesione
personale all’Ostimi, che non è attendibile neanche sul punto; 3)
insussistenz&dell’elemento oggettivo dei delitti di cui agli artt.628, coi e 3,
56 629, 61 n.7 c.p., 628, 582, 585, 576 n.61 n.2 c.p. in quanto le frasi
pronunciate dall’imputato non avevano alcun fine intimidatorio, come si
deduce altresì dal suo comportamento successivo; solo l’immediato arresto
ha impedito allo stesso di indicare dove si trovava parcheggiata
l’autovettura; 4) riduzione della pena irrogata in riferimento ai criteri di cui
all’art.133 c.p. Omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art.62 n.2
c.p.(provocazione) avendo il Lacirignola reagito in stato d’ira per il
comportamento provocatorio della persona offesa; 5) improcedibilità per
prescrizione per il reato di lesioni; 6) illegittimità della condanna al
risarcimento dei danni morali delle parti civili.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione
Con il primo

motivo il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione

della legge penale ed il vizio di motivazione per omessa valutazione
2

elementi a favore dell’imputato. La censura è del tutto inammissibile posto
che vengono mosse non già precise contestazioni di illogicità argomentativa,
ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni
attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate
nella sentenza impugnata. Anche le doglianze di cui al secondo e terzo
motivo sono prive di consistenza e formulate in termini di una inammissibile

riservate alla discussione dei motivi d’appello, reputa motivatamente che le
dichiarazioni rese dal teste Lombardi confortano l’assunto accusatorio e
conferiscono attendibilità alle dichiarazioni della parte offesa (v.pag.11 della
sentenza impugnata e pag. 7 della sentenza di primo grado), a nulla
rilevando che il Lacirignola non fu notato dal Lombardo con la pistola in
pugno. Le dichiarazioni della parte offesa circa le lesioni patite sono altresì
riscontrate dalla certificazione medica. E contro tali valutazioni sono dal
motivo in esame formulate contestazioni di veridicità, in un impensabile
tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito
delle valutazioni stesse.
Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati. La
pena è stata determinata in misura vicina ai minimi edittali, previa
concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto
alle contestate aggravanti, in considerazione dello stato di incensuratezza
dell’imputato e dei grossi roblemi lavorativi che avevano portato l’imputato
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a delin~ht la quantificazione della provvisionale, genericamente
contestata anche in appello, è stata ritenuta equa dalla Corte in
considerazione dei danni anche morali subiti dalla parte offesa, e del suo
ragionevole imorto, Alla data del 23.5.2012 non era ancora decorso il termine
massimo di anni sette e mesi per il reato di lesioni commesso il 6.12.2004, e
l’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria
d’estinzione del reato per prescrizione maturata (per il solo reato di lesioni)
successivamente alla decisione impugnata.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve esser.

richiesta di rivalutazione di fatti. La Corte di merito, nelle attente pagine

condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese srocessuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Cos de berato, il 5.4.2013.

P.Q.M.

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