Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33334 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33334 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUARTA LUIGI N. IL 04/11/1974
avverso la sentenza n. 1629/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
25/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
dito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ch ha concluso per

Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2013

Udita la requisitorio del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Aldo
Policastro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25.1.2011, il Tribunale di Lecce assolveva Quarta
Luigi dai reati di usura e tentata estorsione.
Avverso tale pronunzia propose gravame la parte civile, e la Corte
d’Appello di Lecce, con sentenza del 25.1.2011, in riforma della decisione di
primo grado condannava il Quarta al risarcimento dei danni in favore della
parte civile medesiTa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione ad entrambi i reati contestati, evidenziando
l’assoluta inattendibilità della parte offesa, e la mancanza di responsabilità
del Quarta.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Le censure di cui al ricorso sono del tutto inammissibili in quanto prive
della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello; con le
medesime, si muovono poi non già precise contestazioni di illogicità
argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal
ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive
di quelle dispiegate nella sentenza impugnata, con la finalità di ottenere una
nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede.

1

La Corte d’Appello ha ritenuto la responsabilità ai soli fini civili del
Quarta per entrambi i reati, rilevando con motivazione adeguata e priva di
evidenti vizi logici la piena attendibilità della parte offesa, la quale ha offerto
un quadro puntuale delle proprie vicissitudini finanziarie che la indussero a
rivolgersi al Quarta per ottenere prestiti per far fronte alle scadenze dei titoli;
tali dichiarazioni trovano poi riscontro nella documentazione acquisita (tra

promemoria) e nelle dichiarazioni dello stesso Quarta. Il calcolo degli
interessi è stato poi determinato dal consulente nell’85,48%, in misura
notevolmente superiore a quello consentito. E la minaccia di un male
ingiusto, posta in essere dall’imputato per conseguire interessi usurari,
configura gli estremi del reato di estorsione e non quello di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese rocessuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Co de iberato, il 5.4.2013.

cui il foglietto consegnato ai carabinieri e riconosciuto dal Greco quale suo

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