Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33333 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33333 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLDANI MARCO N. IL 03/07/1982
avverso la sentenza n. 1499/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/05/2014
Oldani Marco ricorre avverso la sentenza 26.6.13 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella in data 19.10.12 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di tentato furto aggravato, all’esito di giudizio abbreviato e disapplicata la contestata recidiva, alla
pena di mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
alcuna, in quanto l’Oldani non era stato visto nell’atto di infrangere il vetro dell’autovettura, ma
solo la chiamata di un cittadino aveva allertato gli operanti i quali avevano fermato il prevenuto che
era all’interno del veicolo, ma nulla aveva sottratto.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che i giudici territoriali, con motivazione
del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità
dell’odierno ricorrente si fondi sul contenuto della relazione di servizio da cui risulta che l’Oldani
era stato sorpreso all’interno della vettura
cellulare, di un mezzo cioè che consentiva anche di fare luce all’interno del veicolo, circostanza che
aveva appunto — hanno rimarcato perspicuamente i giudici bolognesi — attirato l’attenzione
dell’autore della richiesta di intervento il quale aveva notato un uomo che si aggirava tra le vettura
in sosta illuminandole all’interno con la luce di un cellulare.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici ritenuto la responsabilità dell’imputato in assenza di prova
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014
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IL PR rS N E
IL CONSIGLIERE estensore