Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33333 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33333 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROVELLA MARIO N. IL 07/06/1946
avverso la sentenza n. 4021/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
ito il Procuratore Generale in persona del Dott.
eh ha concluso per

Udito, per la parte civil
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Aldo
Policastro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31.5.2010, il Tribunale di Palermo dichiarò Rovella
Mario responsabile dei reati di ricettazione e truffa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte
d’Appello di Palermo, con sentenza del 18.4.2012, in parziale riforma della
decisione di primo grado dichiarava non doversi procedere per il reato di
truffa in quanto estinto per prescrizione, e confermava la sentenza nel resto.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la
violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della
motivazione,
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione dell’art.606 lett.c) c.p.p. in riferimento ai punti II e V dell’atto
d’appello con richiesta di applicazione del principio del ne bis in idem, e

l’applicazione delle attenuanti generiche.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso consiste in una mera reiterazione di alcuni motivi dell’atto
d’appello, ed è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice
d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifesta. La questione del

ne bis in idem, invocata in sede d’appello in modo assai generico, è stata
esaminata dalla Corte territoriale che l’ha rigettata, con motivazione logica e
aderente ai principi di diritto in materia, in quanto il Tribunale avev
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ritenuto alcuni reati assorbiti in altre contestazioni, in quanto mere
ripetizioni delle imputazioni dovute all’originaria scomposizione dei
procedimenti penali a carico dell’imputato, successivamente riuniti.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che
la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà
discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere

dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità
effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese
come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne’
l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi,
ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di
elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento(Cass.Sez.I,
Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591). Nella specie la Corte territoriale ha spiegato
di non ritenere il Rovella meritevole delle invocate attenuanti per la sua
negativa personalità, e la reiterazione nel comportamento illecito. Si tratta di
considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del
ricorrente non valgono minimamente a scalfire.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
ocessuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
berato, il 5.4.2013.

motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero

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