Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33332 del 05/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33332 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATAPANO SERGIO N. IL 23/03/1951
avverso la sentenza n. 140/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
dito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ha concluso per

Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Aldo
Policastro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.3.2012, il Tribunale di Trento dichiarò Catapano
Sergio responsabile del reato di cui all’art.641 c.p. e lo condannò alla pena
di mesi otto di reclusione.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte
d’Appello di Trento, con sentenza del 14.3.2012, confermava la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la
violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, in punto responsabilità e attendibilità delle dichiarazioni della
parte offesa; 2) la violazione dell’art.606 lett. e) c.p.p. per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto
responsabilità anche sotto il profilo della determinazione della pena.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Con il primo

motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in

ordine alla ritenuta responsabilità attesa la illogicità

di alcune

argomentazioni al riguardo sviluppate, sia in riferimento alle dichiarazior*
della parte offesa che all’elemento psicologico del reato di insolvenza
fraudolenta, anche in considerazione dell’acconto che si assume versato.

inammissibile.

La censura è del tutto inammissibile posto che si muovono non già
precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito,
non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi
proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza
impugnata.
Con il secondo motivo si è prospettato il medesimo vizio, in relazione

di consistenza e formulata in termini del tutto generici.
La Corte di merito con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi
logici ha risposto a tutti i motivi d’appello sia in punto di responsabilità,
(rilevando l’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, e di contro la
non credibilità della tesi difensiva, apparendo peraltro del tutto inverosimile
che l’imputato abbia versato un acconto di euro 2000,00, senza pretendere
alcuna ricevuta) che in ordine alla determinazione della pena commisurata
alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, gravato da precedenti
specifici.
E contro tali valutazioni il ricorrente ha formulato mere contestazioni di
veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di
legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v .Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione delta causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes rocessuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
C

liberato, il 5.4.2013.

alla determinazione della pena che si assume eccessiva. La doglianza è priva

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA