Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33331 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33331 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEDESCO LUIGI N. IL 19/05/1972
avverso la sentenza n. 3232/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 22 maggio 2007 dal locale Tribunale, appellata da TEDESCO Luigi, dichiarato responsabile
del delitto di furto pluriaggravato, commesso il 18 aprile 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente evidenziato come la pena base si fosse attestata in misura prossima al minimo edittale e come
l’aumento per continuazione fosse stato limitato, seppure in presenza di significativi precedenti,
avendo in più affrontato e valorizzato, nel complesso del trattamento sanzionatorio, proprio le
situazioni concrete concernenti il prevenuto sottolineate dalla difesa nell’atto di appello.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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