Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33331 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33331 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVELLI ROBERTO N. IL 18/07/1947
avverso la sentenza n. 10429/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
ito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ch ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’A
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore

generale, nella persona del dr.Aldo

Policastro, il quale ha concluso chiedenecit^per g i e fetti penali senza rinvio della
sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione; per gli effetti civili

l’annullamento con rinvio,
Udito il difensore della parte civile avv. Valeria Di Rocco, che ha concluso
chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.4.2012, la Corte d’Appello di Roma confermava la
decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto la responsabilità di
Novelli Roberto per il reato di appropriazione indebita.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione dell’art.606 lett. e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione all’ammissibilità della costituzione di parte civile di
Bruno Trotta, liquidatore e legale rappresentante pro-tempore della Trotta
s.n.c., nonché in ordine al giudizio di responsabilità e all’attendibilità dei
testi.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
In data 26.3.2013 deposita memoria il difensore della costituita parte
civile, nella quale si sottolinea la qualità di persona offesa e danneggiata del
Trotta, e si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Motivi della decisione

1. Il reato di appropriazione indebita ascritto al Novelli, in quanto

commesso nel dicembre del 2004, è da dichiarare estinto per prescrizione,
essendo decorso il relativo termine prescrizionale massimo, pari a anni sette
e mesi sei ai sensi dell’art. 157 c.p. e art. 161 c.p., co. 2.
1

2. In tema di declaratoria di estinzione del reato, l’art. 578 c.p.p. prevede
che il giudice d’appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per
amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta “condanna, anche
generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati”, sono tenuti
a decidere sull’impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che
concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di

impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati
compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al
risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della
innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129 c.p.p., comma
2 (v., da ultimo, Cass.Sez.VI, Sent. n. 3284/2009 Rv. 245876).
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nella sentenza di primo grado, alla quale la Corte fa espresso
riferimento nel rigettare la questione sulla qualificazione del Trotta, viene
dettagliatamente illustrata la storia delle due società Trotta Bruno s.n.c. e
Trotta Bruno s.r.1., e dei contratti di locazione stipulati dalle rispettive società,
e viene altresì rilevato che amministratore di fatto della società a
responsabilità limitata è comunque il Trotta, socio della società medesima,
mentre l’amministratrice, Pelatelli Lidia, che ha presentato querela
unitamente al Trotta, ha un ruolo di mero prestanome. I giudici di merito
hanno quindi ritenuto legittima la costituzione di parte civile di Trotta
Bruno, in quanto lo stesso – al momento dell’apertura del dibattimento aveva la qualità di persona offesa e danneggiata dal reato.
La decisione è conforme all’insegnamento di questa Corte, che ha da
tempo affermato che nei reati patrimoniali, quali la truffa e l’appropriazione
indebita commessi ai danni di una società, se la legittimazione a proporre
querela spetta soltanto al legale rappresentante, i singoli soci, sui quali
ricadono le conseguenze patrimoniali dell’illecito, in quanto danneggiati
sono pur sempre legittimati a costituirsi parte civile (Cass. Sez.III, Sent. n.
3445/1995 Rv. 203401; Sez.V, Sent. n. 42871/2002 Rv. 224130; Sez.11, Sent. n.
45089/2009 Rv. 245694).

2

4. Le ulteriori censure di cui al ricorso sono del tutto inammissibili in
quanto prive della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione
all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice
d’appello; con le medesime, si muovono poi non già precise contestazioni di
illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi
dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più

ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in
questa sede. Le logiche argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella
pronuncia impugnata, integrate da quelle della sentenza di primo grado,
escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito.
5. Va pertanto pronunciato l’annullamento della sentenza, senza rinvio,
e vanno confermate le statuizioni civili non emergendo in atti elementi
evidenti e palmari di irresponsabilità del condannato, per una pronuncia nel
merito più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2. Novelli Roberto
va infine condannato alla rifusione in favore della parte civile Trotta Bruno
delle spese del grado liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di
legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna Novelli Roberto alla
rifusione in favore della parte civile Trotta Bruno delle spese del grado
in complessivteuro 2000,00 oltre accessori di legge.
berato, il 5.4.2013.

persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata, con la finalità di

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