Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33330 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33330 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO PASQUALE N. IL 10/05/1958
avverso la sentenza n. 1489/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
dito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ch ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 05/04/2013
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Aldo
Policastro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza dell’11.4.2008, il Tribunale di Milano dichiarò Esposito
Pasquale responsabile del reato di appropriazione indebita.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato,
e la Corte
d’Appello di Milano, con sentenza del 7.11.2011, confermava la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art.606
lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e
manifesta illogicità della motivazione, in relazione al potere di querela del
presunto legale rappresentante della società “Karolinska Institute”.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato, e va rigettato.
Premesso che l’omessa indicazione nella querela proposta dal legale
rappresentante della persona giuridica della fonte dei poteri di
rappresentanza non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l’effettiva
titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata,
impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza
(v.Cass.Sez.VI, sent.n.8699/2010 Rv.246177), rileva il Collegio che la Corte ha
effettuato tale verifica, e quindi rilevato che i certificati del Registro di
Commercio del Canton Ticino prodotti dalla parte civile a suffragio della
titolarietà in capo al Fieni del potere di proporre querela e di costituirsi parte
1
civile, letti alla luce degli artt.717 e 718 del codice delle obbligazioni svizzero,
consentono di affermare che l’attribuzione al direttore del potere di firma
individuale deve essere equiparato a quello del legale rappresentante della
società.
Né vale ad irificiare tale affermazione, quanto dedotto in ricorso circa il
fatto che il fieni, per poter consegnare l’autovettura all’Esposito, aveva
l’autorizzazione alla circolazione, in quanto la circostanza non comporta
necessariamente che la rappresentanza della società spettasse unicamente al
suo Presidente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
process
Così
erato, il 5.4.2013.
richiesto la presenza del Presidente della società affinché firmasse