Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3333 del 24/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3333 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOCCIA PASQUALE N. IL 07/08/1973
avverso la sentenza n. 918/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 24/09/2013
RG.49722/2012 Moccia
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea applicazione dell’art.648 c.p. in
ragione del mero possesso di cose provenienti da reato; la mancanza della motivazione in ordine al diniego dell’ipotesi
attenuata di cui all’art.648 cpv c.p.
l’assoluta mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473)..
Premesso che la Corte – ritenuta attendibile la confessione del Moccia avendo egli descritto in modo
sostanzialmente esatti le modalità del furto nell’ex scuola — ha riqualificato il fatto di ricettazione continuata nel delitto di cui
agli artt.81, 624 bis, 625 n.2 c.p., rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte
territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la sussistenza del reato
continuato di furto aggravato e congrua la pena rideterminata in anni uno e tre mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro
1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in f ore della Cassa delle ammende.
R a, 4.9.2013
igliere est sore
Ak
1
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, e mancante del requisito di specificità dei motivi per