Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33329 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33329 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SULA INDRIT N. IL 05/03/1981
avverso la sentenza n. 1280/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Sula Indrit ricorre avverso la sentenza 29.3.13 della Corte di appello di Bologna con la quale, in
parziale riforma di quella in data 19.10.09 del Tribunale di Modena, è stata ridotta la pena, per il
reato di cui all’art.497-bis c.p., esclusa l’aggravante contestata, ad anni uno e mesi due di
reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere la Corte di appello

l’esistenza di un precedente specifico, peraltro risalente, senza però porlo in relazione con l’illecito
oggetto di giudizio, sì da giustificare l’aumento di pena pari a due mesi di reclusione.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il giudice di appello ha
congruamente motivato in ordine alla mancata esclusione della recidiva, fondando il suo giudizio
sui precedenti penali, anche specifici, del Sula, soggetto ritenuto in grado di rifornirsi di documenti
falsi di buona fattura, con conseguente impossibilità di esprimere un giudizio prognostico
favorevole sul rischio di recidiva, essendo il comportamento dell’imputato — hanno concluso non
certo illogicamente i giudici di appello — dimostrativo di maggiore pericolosità attuale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014

motivato circa la mancata esclusione della recidiva facoltativa contestata, limitandosi a richiamare

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