Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33328 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33328 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ERRICO PIETRO N. IL 30/08/1944
avverso la sentenza n. 390/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato, nei suoi confronti, la
sentenza emessa in data 5 giugno 2008 dal Tribunale di Modena, appellata fra gli altri,da D’ERRICO Pietro, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta, commesso il 28 giugno 2001.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla mancata applicazione dell’indulto, nonché quanto all’entità della pena e al bilanciamento
delle circostanze.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come proprio al prevenuto risalisse la principale responsabilità per il dissesto e come egli fosse già all’epoca gravato di una serie sintomatica di
precedenti penali, situazioni che non avrebbero consentito una differente valutazione degli elementi evidenziati, al fine dell’esclusione della recidiva e dell’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Quanto all’indulto è inammissibile il ricorso per cassazione con riferimento alla mancata applicazione del beneficio, laddove i giudici del merito l’abbiano lasciato alle decisioni del giudice
dell’esecuzione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom il 22 maggio 2014.

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