Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33327 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33327 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE BIANCHI BRUNO N. IL 13/03/1967
avverso la sentenza n. 6918/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/05/2014
De Bianchi Bruno ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 23.4.13 della Corte di
appello di Bologna che ha confermato quella, in data 25.3.11, del Tribunale di Forlì con la quale è
stato condannato, per il reato di cui all’art.612 c.p., alla pena di € 75,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per avere erroneamente i giudici
ritenuto che la frase < Ho sangue zingaro >, pronunciata dall’imputato, avesse un connotato
proferite essendo sussumibili sotto la previsione di cui al comma 2 dell’art.49 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto con motivazione del
tutto adeguata ed immune da vizi di illogicità, i giudici territoriali hanno ritenuto la frase
pronunciata dall’odierno ricorrente (< Te non mi conosci, io ho sangue zingaro, vi spacco tutto, non
sono io in errore > ) idonea a recare timore alla p.o. Amaro Giovanna, anche in considerazione del
contesto in cui era stata pronunciata, a fronte cioè delle legittime rimostranze — hanno specificato i
giudici — della parte lesa che pretendeva il pagamento del debito e quindi la prospettazione di
‘spaccare tutto’, lungi dall’essere generica e inconcludente — hanno correttamente divisato i giudici
di appello — deve ritenersi < concretamente evocativa, per la persona offesa, del fatto ingiusto di
vedersi danneggiati i beni dell'esercizio commerciale >.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014
intimidatorio, mentre invece essa era inidonea a ledere la libertà morale del destinatario, le parole