Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33325 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33325 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALL PAPE CHEIKH N. IL 30/12/1993
avverso la sentenza n. 230/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, parzialmente riformando le sentenze in
date 19 ottobre 2012 e 23 ottobre 2012 del Tribunale di Parma, appellate da FALL Pape Cheikh,
ha ritenuto la continuazione, rideterminando la pena, fra i delitti di furto con strappo aggravato e
lesioni aggravate dei quali era stato dichiarato responsabile.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
per la mancata applicazione delle attenuanti generiche in relazione al furto con strappo.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come in assenza di elementi valutabili in positivo per
l’applicazione delle attenuanti in questione, si opponeva a tale decisione la valutazione negativa
‘della personalità dell’imputato gravato da plurimi e recenti precedenti di polizia, valutazione
congrua perché riferita ad elementi previsti dall’art. 133 c.p. valutabili anche ex art. 62 bis c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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