Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33324 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33324 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DANIELE MICHELE N. IL 28/09/1956
avverso la sentenza n. 2424/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Daniele Michele ricorre avverso la sentenza 2.7.13 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella in data 8.1.13 del locale tribunale con la quale è stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato,concesse le attenuanti di cui agli artt.62 n.4 e 62-bis c.p., equivalenti anche alla
contestata recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di tentato
furto aggravato.

rapporto alla modestia del fatto, errata mancata esclusione della recidiva ed illegittima mancata
concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza in considerazione della
lievissima entità del fatto.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
avendo i giudici territoriali adeguatamente motivato circa il trattamento sanzionatorio, il
riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio
della prevalenza, facendo richiamo ai criteri di cui all’art.133 c.p., in particolare alle 12 condanne
riportate dall’imputato anche per reati specifici, trattandosi di parametro considerato dall’art.133
c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., legittimamente inoltre essendo stata
ritenuta la contestata recidiva .
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014

n ::•-•7 o

ir; T.ATA

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b ) c.p.p. , per eccessività della pena in

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