Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33323 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33323 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAKKEY HECHMI N. IL 04/04/1974
avverso la sentenza n. 2969/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
‘data 7 marzo 2013 dal locale Tribunale, appellata da BAKKEY Hechrthchiarato responsabile del
delitto di furto pluriaggravato, commesso il 19 febbraio 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
per non esser stato ritenuto il tentativo,
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico, laddove fa riferimento ad
una somma di denaro non oggetto di imputazione, e manifestamente infondato poiché la Corte di
merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse
dimostrato che il prevenuto si era impossessato per un qualche tempo del ciclomotore, atteso che
era stato visto da persone che avevano avvertito il proprietario il quale a sua volta aveva provocato l’intervento della polizia giudiziaria.
Del tutto evidente e rilevante il tempo nel quale il prevenuto aveva acquisito un possesso autonomo del bene.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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