Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33321 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33321 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTONI GUIDO N. IL 18/07/1981
avverso la sentenza n. 842/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 24 maggio 2007 dal Tribunale di Ferrara, appellata da BOTTONI Guido, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso il 22 maggio 2003.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla qualificazione
del fatto come bancarotta fraudolenta e non bancarotta semplice, essendosi trattato di mancata
scritturazione dei libri contabili per inesperienza dell’amministratore.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente e senza vizi logici dato risposta alle doglianze dell’appello, riproposte in questa sede, rilevando che il perdurante disinteresse per la tenuta delle scritture contabili protratta per anni non poteva essere ascritta a colpa, ma a precisa volontà di impedire la ricostruzione degli affari.
Prospettazione in fatto poi quella della dislocazione delle scritture contabili.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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