Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33319 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33319 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAOLINI GIOAVANNI N. IL 09/03/1957 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 206/2013 GIP TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO, del 19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/05/2014
Paolini Giovanni, p.o. nel procedimento a carico di ignoti, iscritto al n. 2164/06 RG PM m.44,
ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 19.7.13 dal G.i.p. di Ascoli Piceno,
reputandola contraddittoria e carente di motivazione in quanto emessa senza valutare la rilevanza
processuale dell’opposizione e della indagine grafologica richiesta.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 22 maggio 2014
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9