Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33318 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33318 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRILE PLACIDO N. IL 27/09/1992
avverso la sentenza n. 362/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Barrile Placido ricorre avverso la sentenza 8.2.13, emessa dal Tribunale di Palermo ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto in abitazione, la pena di mesi
cinque, giorni dieci di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice verificato le condizioni per una pronuncia di

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto della comunicazione della notizia
di reato e al verbale di sequestro in atti.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014

proscioglimento ex art.129 c.p.p.

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