Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33316 del 28/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33316 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALE NICOLA N. IL 13/03/1966
avverso la sentenza n. 773/2006 TRIBUNALE di VASTO, del
11/06/2007
visti gli atti, la sentonza e il ricorso
udita in PUBBLICA. UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 57) l
che ha concluso per Qi

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2012

Ritenuto in fatto e diritto
Con sentenza emessa in data 11 giugno 2006 il Tribunale di Vasto dichiarava Pasquale Nicola
responsabile dei reati di cui agli artt. 28 co. 1 e 77 lett. b DPR 164/1956 — perché quale titolare
dell’omonima ditta individuale impegnata nella realizzazione di un edificio in cemento armato non
provvedeva alla realizzazione di idoneo ponteggio con montanti in corrispondenza del piano
lett. c DPR 164/1956 — perché non muniva le rampe delle erigende gradinate con parapetti e tavole
fermapiedi idonei a proteggere i lavoratori da cadute dall’alto. Previa concessione delle attenuanti
generiche, condannava lo stesso alla pena di 400,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 28
co. 1 e 77 lett. b DPR 164/19$6 ed euro 200,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 69 e 77 lett.
c DPR 164/1956, oltre al pagamento delle spese processuali. Infine dichiarava interamente
condonate le suddette pene ai sensi della 1. 241/2006.
Proposto appello dal difensore dell’imputato, gli atti venivano trasmessi alla Corte di Cassazione
data l’incompetenza della Corte di appello a pronunciarsi con riguardo ad una condanna alla sola
pena dell’ammenda. Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 593 co. 3 c.p.p. le sentenze con le quali è
stata irrogata unicamente una sanzione pecuniaria sono inappellabili. Avverso tali provvedimenti è
possibile proporre solo ricorso per Cassazione, sempre che sussista uno dei vizi di legittimità
previsti dall’art. 606 c.p.p.
In questi casi l’art. 568 co. c.p.p. prevede che, qualora l’impugnazione sia proposta davanti al
giudice incompetente, questi sia tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente che conoscerà
della questione indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte all’impugnazione stessa.
Naturalmente ai fini della conversione l’atto convertito deve avere tutti i requisiti di forma e di
sostanza stabiliti ai fini dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. Dunque perché sia
applicabile la norma de qua i motivi di appello devono rientrare tra le ipotesi per cui è consentito
ricorso per cassazione.
Nel caso di specie ricorreva siffatta circostanza dal momento che le doglianze addotte dall’imputato
riguardavano profili di legittimità. In particolare, la difesa ha censurato la sentenza del Tribunale di
Vasto in quanto non avrebbe riconosciuto l’estinzione del reato a seguito di pagamento della
sanzione amministrativa così come risulta dagli atti del processo
Il motivo è manifestamente infondato in quanto dagli atti risulta che l’imputato ha, si, provveduto al
pagamento della sanzione amministrativa ma qualche giorno dopo il termine di 30 giorni prescritto
dalla legge. Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 758/1994 di modifica della disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro, infatti, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla

aggiunto al fine di proteggere i lavoratori da cadute dall’alto — e del reato di cui agli artt. 69 e 77

prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento
previsto dall’art. 21, comma 2 — in base al quale “quando risulta l’adempimento alla

prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel
termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla
Il terzo comma dell’art. 24 D.Lgs. precisa che l’adempimento in tempo superiore o l’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle
indicate dall’organo di vigilahza sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 162 bis c.p.. In tal
caso la somma da versare è ridotta del quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la
contravvenzione.
Dunque dalla stessa lettera della suddetta disposizione si ricava che il pagamento dell’ammenda in
ritardo esclude l’effetto estintivo; al più si potrà ottenere una riduzione dell’ammenda ai sensi
dell’art. 162 bis. Possibilità priva di rilievo nel caso di specie dal momento che il giudice di prime
cure ha già condonato la pena per l’intero.
A sostegno di tale soluzione milita anche la giurisprudenza in base alla quale per la realizzazione
dell’effetto estintivo di cui all’art. 24 D.Lgs. 758/1994 il contravventore non deve solo eliminare la
violazione secondo le modalità prescritte dall’organo di vigilanza nel termine assegnato, ma deve
anche provvedere al pagamehto della sanzione amministrativa nel termine di 30 giorni (Cass. sez.
III n. 12294/2005).
Alla manifesta infondatezza del ricorso segue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso. Tale
dichiarazione non è preclusa dal fatto che nel frattempo sia intervenuta, come nel caso di specie, la
prescrizione del reato. Come è stato più volte ribadito da questa stessa Corte, infatti,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compresa la
prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass., Sez.
Un., n. 32/2000, Rv. 217266).
Dunque il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del
ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

2

prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma”.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento della somma di euro 1.000, 00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA