Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33316 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33316 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARIATI FRANCESCO OLOFERNO N. IL 02/05/1960
avverso la sentenza n. 526/2013 TRIBUNALE di COSENZA, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Cariati Francesco Oloferno ricorre avverso la sentenza 30.9.13 del Tribunale di Cosenza con la
quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., per i reati ascrittigli, unificati ex art.81
cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni
uno, mesi cinque di reclusione ed € 300,00 di multa e, in applicazione dell’art.168 c.p., è stata
disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al Cariati con sentenza

Deduce il ricorrente violazione di legge dal momento che con la sentenza di patteggiamento è
esclusa l’operatività del disposto di cui all’art.168 c.p. ed inoltre la sentenza impugnata è stata
emessa dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente, con impossibilità quindi di
farne derivare effetti penali.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di
condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a
norma dell’art.168, comma 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente
concessa (Sez.un., 29 novembre 2005, n.17781).
L’estinzione del reato, inoltre, a norma dell’art.167 c.p. ( nella specie, secondo il ricorrente, quello
giudicato con la sentenza 17.4.08 del Tribunale di Cosenza ) non comporta l’estinzione degli effetti
penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto
ai fini della sospensione condizionale della pena (Cass., sez.III, 29 ottobre 2008, n.43835) e
pertanto del tutto correttamente il Tribunale di Cosenza, in sede di applicazione della pena
patteggiata, ha disposto, ai sensi del comma 1 dell’art.168 c.p., la revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena precedentemente concesso in quanto il Cariati, nel termine di
cinque anni dalla predetta condanna, ha commesso (in data 14.9.10) un reato (furto aggravato) della
stessa indole di quello in relazione al quale è stata emessa la sentenza 17.4.08.

17.4.08 del Tribunale di Cosenza, irrevocabile il 2.6.08.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 22 maggio 2014

della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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