Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33315 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33315 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PONTIERI FRANCESCO SALVATORE N. IL 27/03/1967
avverso la sentenza n. 828/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/05/2014
Pontieri Francesco Salvatore ricorre avverso la sentenza 13.6.13 della Corte di appello di Catanzaro
che ha confermato quella, in data 18.2.10, del Tribunale di Lamezia Tenne con la quale è stato
condannato, per il reato di furto aggravato, all’esito di giudizio abbreviato e concesse attenuanti
generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione ed €300,00
di multa.
ritenuto di applicare l’istituto dell’indulto, attinendo la richiesta alla fase esecutiva.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il giudice di appello non
ha escluso l’applicazione della disciplina dell’indulto, ma ha ritenuto che tale richiesta debba essere
formulata nella fase esecutiva, per cui la relativa questione non è proponibile in sede di legittimità
non avendo formato oggetto di decisione nel giudizio di merito (v. Sez.un., 3 febbraio 1995, n.2333;
Sez.V, 22 ottobre 2009, n.43262).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere la Corte di appello