Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33312 del 28/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33312 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MADAFFERI FRANCESCO N. IL 23/01/1950
avverso la sentenza n. 272/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Geperale in per ona del Dott.579 01::….c’
che ha concluso pej
J21.s,

tle-

0■1,\ k•-s-Atù

ck.’S feci”,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2012

••••

Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa in data 19 maggio 2008 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava Madafferri
Francesco responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p.p. perché in concorso con loa
moglie, Barbalace Domenica, procuravano emissioni maleodoranti custodendo un numero
indeterminato di pecore all’interno di civili abitazioni, site al piano terreno del centro abitato di San
oltre al pagamento delle spese processuali. Disponeva, inoltre, la confisca obbligatoria dei locali
utilizzati come ricovero per i predetti animali e delle pertinenze.
Proposto appello, la Corte di appello di Reggio Calabria in riforma della suddetta sentenza

dichiarava il non doversi procedere nei confronti del Madaferri in ordine al reato allo stesso ascritto
perché estinto per prescrizione. Confermava la confisca disposta in sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per i seguenti
motivi:
1) Violazione, inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione alla pronunzia de
plano adottata dalla Corte di Appello, nullità della sentenza relativamente alla statuizione della
conferma della confisca
2) Mancanza di motivazione in relazione alla conferma dell’ordine di confisca
3) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’ordine di confisca obbligatoria
4) Mutazione dello stato dei luoghi e modificazione dei presupposti di fatto sulla scorta dei quali era
stato emesso il sequestro preventivo connesso all’adozione della impugnata confisca
Ritenuto in diritto
Il ricorso è fondato nella misura in cui lamenta il fatto che la Corte di appello ha emesso de plano la
pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione confermando la confisca disposta
con la sentenza di primo grado in merito alla quale il Madaferri aveva formulato specifico motivo di
appello.
Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 469 c.p.p., salvo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, se
l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e
se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice in camera di consiglio,
sentiti il pubblico ministero e l’imputato — se questi non si oppongono — pronuncia sentenza
inappellabile di non doversi procedegimnciandone la causa nel dispositivo.

Ferdinando. Concesse le attenuanti generiche, condannava lo stesso alla pena di 20 giorni di arresto,

A prescindere dall’applicabilità o meno dell’art. 496 c.p. anche in appello,
è pacifico che la sentenza con la quale la Corte di Appello dichiara de plano l’estinzione del reato
prima del dibattimento, pur non essendo abnorme, è affetta da nullità assoluta ex art, 178 c.p.p., lett.
c) e art. 179 c.p.p., in quanto incide sull’intervento ed assistenza dell’imputato (Cass. Sez. Un.
12283/2005,Rv.230555).
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata ma senza rinvio essendo ampiamente
A ben vedere, infatti, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex
art. 129 c.p.p. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa
estintiva del reato e una nullità processuale assoluta ed insanabile, di dare prevalenza alla prima
(Cass., Sez. Un., 17179/ 2002; Cass., Sez. 5, 26064/2005).
Va conseguentemente annullata la confisca dei locali impiegati quali ricovero per gli ovini. Difatti a
norma dell’art. 240 c.p., mentre delle cose che costituiscono il prezzo del reato e di quelle
“oggettivamente criminose” è sempre ordinata la confisca, per le cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono il prodotto o il profitto è prevista la
confisca facoltativa e solo in caso di condanna. Dunque, avendo dichiarato estinto il reato di cui
all’art. 674 c.p. per prescrizione la Corte di appello non avrebbe dovuto mantenere la confisca
disposta in primo grado.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione ed
elimina la disposta confisca.
Così deciso in Roma in data 28 novembre 2012.

maturata la prescrizione per il reato di cui all’art. 674 c.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA