Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33311 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33311 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DOMINICI GIOVANNI N. IL 18/12/1950
avverso la sentenza n. 318/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
07/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
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Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 28/11/2012

Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa in data 11 ottobre 2010 il Tribunale di Orvieto dichiarava Dominici Giovanni
responsabile del reato di cui all’art. 44 d.p.r. 380/2001 perché, quale responsabile dell’ufficio
tecnico del comune di Montecchio, rilasciando illegittimamente a Field Cristopher Michael ed a
Field Sally, il permesso di costruire n. 8/06 del 25.5.2006, poi ceduto a Morris Anne, consentiva la
realizzazione, in zona agricola ed in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, di un
ampliamento distaccato dal fabbricato principale su terreno sito in Montecchio censito sul foglio 27

particella 300 e 302. Previa concessione delle attenuanti generiche, condannava il predetto alla pena
di mesi 2 di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda.
Proposto appello, la Corte di appello di Perugia confermava in toto la suddetta pronuncia.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per i
seguenti motivi:
1) Nullità assoluta ex art. 25 c.p.p.- 179 c.p.p. dell’intero giudizio e della conseguente sentenza di
condanna per l’attribuzione del processo al giudice dott. Federico Bonato al di fuori ,dei criteri
predeterminati nella tabella di organizzazione degli uffici giudiziari del Tribunale di Orvieto
2) Nullità ai sensi degli artt. 521-522 c.p.p. per difetto di correlazione fra accusa e sentenza
3) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 33 e 35 della 1.r. Umbria 11/2005
4) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 44 lett. a e b DPR 380/2001
5)Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito all’applicazione
della contravvenzione di cui all’art. 44 lett. b del DPR 380/2001 anziché di quella dell’art. 44 lett. a
del medesimo testo

Ritenuto in diritto
In via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata la prescrizione del reato ascritto
all’imputato. Dagli atti risulta i fatti risultano accertati in data 22 agosto 2006. Trattandosi di
contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto, considerato il periodo di
sospensione di 60 giorni, il termine finale di prescrizione è maturato in data 21 novembre 2011.
Detto questo merita richiamare i principi più volte enunciati da questa Corte in base ai quali in
presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di
assoluzione ex art. 129 co. 2 c.p.p. soltanto qualora le circostanze idonee ad escludere l’esistenza
del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano
dagli atti in modo assolutamente non contestabile, in modo tale che la valutazione richiesta al
giudice risulti più vicina al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu ocu/i”, che a quello
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di “apprezzamento” e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di ulteriori accertamenti
(Cass., Sez. Un., 35490/2009).
Non ricorrendo nel caso di specie le anzidette condizioni va senz’altro applicata la causa estintiva in
esame con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma in data 28 novembre 2012.

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