Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33310 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33310 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LLESHI AGIM (N.27/2/87 0 6/2/82) N. IL 27/02/1987
avverso la sentenza n. 661/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

7/.‘

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, applicata la misura di sicurezza
dell’espulsione dal territorio, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 17 ottobre 2012
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti, appellata, fra l’altro, da LLESHI
Agim, dichiarato responsabile di delitti di furti aggravati in abitazione in concorso, ricettazione,
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi, commessi il 19 aprile 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, manifestamente
infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento
delle attenuanti generiche i plurimi e specifici precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del
quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di e. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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