Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33308 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33308 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JAKIMI ALFRET N. IL 23/05/1977
JAKIMI ARDIT N. IL 06/04/1992
RIZANI BASHKIM N. IL 23/06/1977
avverso la sentenza n. 887/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
2 ottobre 201 dal locale Tribunale, Sezione distaccata di Pozzuoli, appellata da JAKIMI Alfret,
JAKIMI Ardit e RIZANI Bashkim dichiarati responsabili del delitto di furto aggravato in abitazione in concorso, commesso il 1° giugno 2011.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati deducendo difetto di motivazione sulla
valutazione degli elementi di responsabilità per la partecipazione al furto di ciascuno e quanto
allo JAKIMI Ardit anche con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche
con giudizio di prevalenza.
Osserva il Collegio che tutti i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato la partecipazione di tutti al furto, sia per l’esser stati trovati insieme a
poca distanza temporale dal fatto, sia per la suddivisione fra loro in parti uguali della somma in
dollari sottratta al militare americano, sia per il possesso (e la Corte territoriale ha chiarito gli elementi da cui risultava che il possesso di quel berretto fosse stato rilevato al momento
dell’intervento della polizia giudiziaria e non dopo nell’abitazione) da parte di uno dei prevenuti
di un berretto blu con scritta “USS RUSHMORE” tipica dotazione di bordo di una nave militare
americana, che la persona offesa ha riconosciuto come sottratta nell’occasione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la concessione di attenuanti generiche equivalenti correttamente è stata valutata dalla Corte di merito come del tutto sufficiente per adeguare la pena, in
mancanza di un qualsiasi ulteriore elemento che ne giustificasse un giudizio di prevalenza, neppure individuabile in un comportamento processuale non certo collaborativo.
E si tratta di corretta applicazione di criteri previsti dall’art. 133 c.p., valutabili anche ex artt. 62
bis e 69 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il maggio 2014.

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