Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33307 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33307 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZETTI MARIA CATERINA N. IL 16/08/1963
PEZZATO ADESIO N. IL 22/06/1952
avverso la sentenza n. 10155/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/06/201 I
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO ,
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott.,573 •
che ha concluso per e

st

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2012

Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa in data 22 aprile 2010 il Tribunale di Viterbo riconosceva i coniugi Mazzetti
Maria Chiara e Pezzato Adesio responsabili dei reati di cui agli artt. 110 c.p. 142 lett. b, 146 e 181
Divo 42/04 per aver realizzato su di un terreno di loro proprietà un pergolato ed una recinzione,
all’interno della fascia di rispetto delle rive del lago di Bolsena, senza le dovute autorizzazioni (fatti
33.000,00 di ammenda dichiarando interamente condonata la pena e disponendo la rimessa in
pristino dei luoghi previo dissequestro.
Proposto appello, la Corte di appello confermava interamente la suddetta sentenza condannando gli
imputati al pagamento delle spese del grado.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i seguenti
motivi:
1) Erronea applicazione della Legge penale art. 157 L 5/12/2005 n. 251
2) Erronea applicazione della legge penale nei confronti dell’imputata M. Caterina Mazzetti
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa fa notare che il giudice di primo grado ha ritenuto
interamente condonata la pena. Ciò significa che ha collocato la commissione dei fatti di reato in
questione in epoca antecedente al 2 maggio 2006. Orbene facendo decorrere il termine
prescrizionale da tale data e non da quella dell’accertamento degli stessi — in data 7 luglio 2006 — i
reati ascritti ai due imputati erano già prescritti alla data della pronuncia della sentenza di appello,
cioè il 6 giugno 2011.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova del fatto
che procrastinando il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale al 2 maggio 2006, la
prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello in data 6 giugno 2011
con conseguente obbligo per il giudice di seconde cure di dichiarare la suddetta causa di estinzione
del reato. In particolare, la difesa non ha dato conto di eventuali episodi di sospensione del corso
della prescrizione che ben avrebbero potuto determinare un allungamento del termine prescrizionale
collocandolo in epoca successiva alla sentenza di appello anche in considerazione del fatto che la
stessa è stata emessa soltanto I mese e 4 giorni dopo la data a partire dalla quale la difesa ritiene
maturata la prescrizione.

accertati in data 7/7/2006). Condannava gli stessi alla pena di 15 giorni di arresto ed euro

2. Al pari inammissibile appare il secondo motivo tramite il quale la difesa lamenta l’insussistenza
di qualsivoglia elemento a carico della ricorrente dal momento che “la pergola de qua è stata

realizzata a sua insaputa e nulla è emerso circa un’attività criminosa ascrivibile in capo alla
medesima”. Ti ricorrente fonda tale assunto sul fatto che il teste Ginoski Danco ha riferito di essere
stato incaricato solamente dall’imputato e solo dallo stesso aiutato nella realizzazione del pergolato.
Fermo restando che da ciò non può desumersi automaticamente la totale estraneità dell’imputata
attribuire alle parole del testimone e dunque interessa aspetti meramente fattuali sottratti al giudizio
di questa Corte.
Stante le suddette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

rispetto ai fatti contestati, occorre rilevare che la questione attiene la valutazione del significato da

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