Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33307 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33307 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORICELLI ENZO N. IL 05/05/1959
avverso la sentenza n. 10731/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Soricelli Enzo ricorre avverso la sentenza 20.5.13 della Corte di appello di Napoli con la quale, in
riforma di quella in data 29.6.11 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi, è stato dichiarato non
doversi procedere in ordine al reato di cui all’art.476 c.p., perché estinto per prescrizione.
Deduce il ricorrente violazione di legge per essersi i giudici di appello limitati ad una mera
elencazione dei sospetti, senza prendere in considerazione gli elementi evidenziati dalla difesa con

stupefacenti, a carico delle presunte parti lese, ma la Corte di merito si era basata solo su
presunzioni, laddove dagli atti emergevano elementi che evidenziavano l’innocenza del M.Ilo
Soricelli, tenuto anche conto che questi non aveva ascoltato direttamente le conversazioni
intercettate, ma aveva svolto il ruolo di coordinamento dell’indagine, mentre il c.t. Sorgente aveva
sottolineato come nelle conversazioni intercorse tra gli indagati fossero presenti espressioni ‘per lo
più dialettali’ che non avevano pertanto consentito una completa traduzione in italiano.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
atteso che il ricorrente, con la sua doglianza sostanzialmente aspecifica, non ha evidenziato alcun
concreto elemento, non considerato dai giudici di appello, da cui poter desumere con certezza la
innocenza rispetto al reato di falso ascrittogli, limitandosi a generiche considerazioni circa l’attività
svolta dal M.Ilo Soricelli nel corso delle indagini relative al procedimento a carico di Carbone
Salvatore ed altri e alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato di falso consistito, secondo
l’ipotesi accusatoria, nell’attestare un diverso contenuto delle trascrizione delle intercettazioni
ambientali relative alle conversazioni intercorse tra gli indagati.
Del tutto correttamente, quindi, a fronte della assenza di elementi concludenti ai fini di una
pronuncia assolutoria ex art.129, comma 2, c.p. ed in presenza di una causa estintiva del reato, i
giudici di appello hanno emesso sentenza di improcedibilità ai sensi del comma 1 dell’art.129 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

l’atto di impugnazione, considerato che esisteva il procedimento, per violazione della legge sugli

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 maggio 2014

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