Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33306 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33306 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONINCONTRI ANGELO N. IL 07/03/1982
avverso la sentenza n. 11974/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 22/05/2014
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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
3 maggio 2012 dal Tribunale di Noia, appellata da BUONINCONTRI Angelo, dichiarato responsabile del delitto di violazione di domicilio aggravata, commesso il 12 giugno 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentandosi dell’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.