Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33303 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33303 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONENCO MIHAIL N. IL 20/09/1983
avverso la sentenza n. 1496/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/05/2014
Antonenco Mihail ricorre avverso la sentenza 7.5.13, emessa dal Tribunale di Verona ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di cui agli artt.497-bis e 495 c.p.
unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche, la pena di mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) c.p.p. per carenza di motivazione circa la sussistenza di eventuali cause di non
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare, alla comunicazione della notizia
di reato e al contenuto del verbale di arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.509,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014
punibilità ex art.129 c.p.p.