Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33302 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33302 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALZETTA MASSIMO N. IL 23/01/1975
avverso l’ordinanza n. 884/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 24/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere pott. MONICA BONI;
19te/serptite le condusioni c151PG pottM
54
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4,4

Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 27/06/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa in data 24 ottobre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Catania
respingeva l’istanza di liberazione condizionale presentata da Massimo Calzetta, condannato
alla pena complessiva di anni ventidue e quattro sei di reclusione, inflittagli con sentenza della

ammissione da parte dell’istante delle proprie responsabilità.
2.Ha proposto ricorso per cassazione il Calzetta personalmente, lamentando che le
proprie proteste di innocenza non avevano compromesso il percorso rieducativo intrapreso
durante la detenzione tanto da aver conseguito diversi diplomi di studio e sostenendo di aver
sempre tenuto comportamento corretto, di essere stato ammesso al lavoro esterno ed ai
permessi premio senza rilievi di sorta e di non aver potuto risarcire il danno poiché la parte
civile lo aveva sempre ritenuto estraneo al reato addebitatogli.
3. Con requisitoria scritta depositata 1’8 febbraio 2013 il Procuratore Generale presso
questa Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1.11 Tribunale di Sorveglianza ha respinto l’istanza di applicazione del beneficio richiesto
dal ricorrente con una motivazione carente e non rispettosa dell’interpretazione dell’istituto
offerta da questa Corte. In particolare, pur avendo dato atto che il Calzetta ha seguito “un
buon percorso trattamentale, che ha portato il detenuto a fruire di regolari permessi premio
già a far data dal 2007”, ha ritenuto di non poter ravvisare elementi certi dai quali desumere il
sicuro ravvedimento per avere egli sempre negato le proprie responsabilità.
2. Va premesso che, con riferimento ai presupposti applicativi della misura della
liberazione condizionale, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare il principio
di diritto, che viene qui ribadito, secondo il quale l’istituto in esame richiede una condotta del
reo tale da far ritenere il suo sicuro ravvedimento, ossia da consentire la formulazione di un
giudizio prognostico, basato sul completamento del percorso trattamentale di rieducazione e
recupero, quale certa previsione di corretti futuri comportamenti e del rispetto delle regole di
convivenza civile ( Cass. sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504; sez. 1, n.
26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, rv.
248984). In altri termini per l’ammissione al beneficio è richiesta la valutazione del grado di
consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato e della positiva evoluzione della
sua personalità successivamente al fatto in funzione del suo sicuro e proficuo reinserimento
sociale.

Corte di Appello di Caltanissetta del 14/2/2002, ritenendo ostativa la circostanza della mancata

2.1 L’art. 176 cod. pen. non richiede, invece, che la concessione della liberazione
condizionale sia subordinata all’ammissione delle proprie responsabilità da parte del
condannato, ma soltanto l’adesione convinta al trattamento rieducativo, l’accettazione
dell’espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento.
2.2 In casi similari la giurisprudenza di questa Corte ha già rilevato come anche al
condannato, non soltanto all’imputato, spetti il diritto di non essere costretto a confessare gli
addebiti, perché, diversamente, la prospettiva di accesso alla liberazione condizionale potrebbe
l’atteggiamento negazionistico, assunto rispetto al reato, quale sintomo di una non compiuta
adesione all’opera rieducativa (Cass. sez. 1, n. 1907 del 30/04/1993 – dep. 08/06/1993,
Djiabukji, Rv. 194245; sez. 1, n. 819 del 15/11/2000, Gallo, rv. 217621; sez. 1, n. 12416 del
20/12/2000, la Barbera, rv. 218402).
2.3 Al tempo stesso, in situazioni siffatte si è avvertita l’esigenza di non arrestare la
disamina al solo dato della mancata confessione, ma di estendere l’esame a tutte le
informazioni disponibili, riguardanti la personalità del soggetto, la condotta carceraria,
l’evoluzione comportamentale con il miglioramento del livello culturale e l’impegno in attività
lavorative, l’esito dell’eventuale accesso a misure alternative alla detenzione, secondo quanto
emergente dai dati dell’osservazione inframuraria e dalle considerazioni degli operatori dei
servizi sociali.
2.4 Il provvedimento impugnato non si è attenuto ai superiori principi, essendosi limitato
al rilievo di un solo profilo, ritenuto negativo, sicchè la relativa motivazione risulta carente ed
insufficiente; se ne impone, pertanto, l’annullamento con rinvio per nuovo esame della istanza
al Tribunale di Sorveglianza di Catania, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra indicati.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di
Catania.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.

indurre a strumentali e non spontanee ammissioni di colpevolezza, pur potendo rilevare

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