Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33300 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33300 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARANTE FABRIZIO N. IL 13/01/1991
avverso la sentenza n. 3634/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/05/2014
Marante Fabrizio ricorre avverso la sentenza 19.3.13 della Corte di appello di Catania che ha
confermato quella in data 20.6.11 del Tribunale di Ragusa con la quale è stato condannato alla pena
di giustizia per i reati ascrittigli, concesse attenuanti generiche equivalenti.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici di appello svolto indicato il percorso logico-giuridico
senza esaminare i motivi di gravame.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, laddove peraltro l’appello era limitato alla richiesta di
esclusione delle circostanze aggravanti e di riconoscimento della continuazione con il fatto di cui
alla sentenza 3.11.11.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
2Z
Roma,gmaggio 2014
che li aveva portati a ritenere la colpevolezza, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado