Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3330 del 11/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3330 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALABRINO VITO N. IL 02/05/1979
avverso la sentenza n. 2915/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/01/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 13 maggio 2014 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trapani, appellata da
SCALABRINO Vito, dichiarato responsabile dei delitti di evasione e false dichiarazioni
sull’identità personale a pubblico ufficiale, commessi il 14 e 19 febbraio 2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e riproduttivo di doglienze su argomenti già proposti al giudice d’appello ed affrontati da quello con motivazione del tutto congrua, sia sull’irrilevanza delle condizioni fisiche del prevenuto nel momento
in cui dichiarava coscientemente di non avere documenti e di chiamarsi VALENZA Antonio, sia
sull’irrilevanza di ogni possibilità di diverso accertamento dell’identità, atteso che il delitto si
consuma solo con la falsa dichiarazione.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
‘aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è infine il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato plurimi e significativi precedenti penali dell’imputato,
elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P., nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 gennaio 2016.

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