Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 333 del 25/10/2017
Penale Sent. Sez. 6 Num. 333 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona
nel procedimento a carico di
Mattioli Zanetto, nato a Fano il 30/06/1956
avverso la sentenza del 01/12/2016 del Tribunale di Pesaro
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia
annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona chiede
l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato non punibile
Zanetto Mattioli per il reato di cui agli artt. 81 e 316-ter cod. pen., perché il fatto
contestato era di particolare tenuità.
Data Udienza: 25/10/2017
All’imputato era stato contestato di aver indebitamente conseguito in più
occasioni erogazioni non dovute corrisposte dall’INPS per un importo
complessivo di oltre 32 mila euro, facendo figurare di aver versato a sei
dipendenti somme a titolo di cassa integrazione.
Secondo il Giudice dell’udienza preliminare, il fatto presentava il carattere
della particolare tenuità, in quanto il dato quantitativo delle somme incamerate
senza titolo si svalutava in presenza di una situazione di difficoltà aziendale, che
aveva determinato, pochi mesi dopo i fatti, il fallimento dell’azienda
Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.: la causa di
esclusione della punibilità non poteva essere dichiarata in presenza di reato
continuato, versandosi nell’ipotesi ostativa del «comportamento abituale».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto con l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.
Indipendentemente dalla questione relativa alla applicabilità della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis
cod. pen. in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione (secondo
l’orientamento maggioritario, non consentita, da ultimo, Sez. 5, n. 48352 del
15/05/2017, Mogoreanu, Rv. 2712710; secondo un isolato arresto, possibile,
Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, Di Bello, Rv. 270320), il Giudice di merito ha
del tutto omesso di confrontarsi con le ripetute, plurime, distinte condotte illecite
addebitate all’imputato, che imprimevano al reato un carattere oggettivamente
seriale, id est abituale.
Ne consegue quindi l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo
giudizio, che si atterrà ai rilievi ora indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di
Ancona.
Così deciso il 25/10/2017.
dell’imputato.