Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 333 del 12/07/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 333 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GOTTARDI FABIO N. IL 26/05/1968
avverso il decreto n. 2577/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
03/08/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 12/07/2012

RITENUTO IN FATTO

Con decreto del 3 agosto 2011 il Tribunale monocratico di Milano,
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile, perché mera
riproposizione di istanza già respinta con ordinanza del Tribunale di
sorveglianza della sede in data 16 marzo 2011, la domanda di Gottardi
Fabio intesa alla declaratoria di estinzione della pena pecuniaria,
declaratoria di fungibilità del periodo di libertà controllata, subita senza
titolo, pari a mesi nove e giorni quattordici.
Avverso il predetto decreto ha personalmente proposto ricorso a questa
Corte il Gottardi, il quale denuncia l’inosservanza di norme processuali
previste a pena di nullità, assumendo la tardiva notificazione alla sua
persona dell’ordinanza di conversione in libertà controllata della pena
pecuniaria, allorché quest’ultima era già estinta per decorso del tempo, e
insistendo, pertanto, nella richiesta di fungibilità della sanzione sostitutiva
che avrebbe espiato senza titolo.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché del tutto eccentrico rispetto all’oggetto
del provvedimento impugnato che si è limitato a rilevare l’inammissibilità
della domanda ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi
di mera riproposizione di istanza già respinta.
Il ricorrente, invero, non fa alcun cenno alla ratio decidendi del
provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le sue richieste come se
esse non fossero state già proposte e respinte.
Ciò configura il motivo di impugnazione come del tutto aspecifico
rispetto alla decisione gravata, con la conseguente inammissibilità del
ricorso ai sensi degli art. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

precedentemente convertita in libertà controllata, e alla conseguente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 luglio 2012.

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