Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33298 del 22/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33298 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERGAMASCO ENZO N. IL 17/10/1957
nei confronti di:
BOSEGGIA ADOLFO N. IL 21/04/1958
BOSEGGIA ANDREA N. IL 07/07/1986
BOSEGGIA ANTENORE N. IL 31/07/1931
avverso la sentenza n. 24/2011 TRIBUNALE di VERONA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Bergamasco Enzo, parte civile costituita nel procedimento a carico di Boseggia Adolfo, Boseggia
Antenore e Boseggia Andrea, ricorre agli effetti civili avverso la sentenza 8.2.13 del Tribunale di
Verona con la quale, in riforma di quella in data 10.3.11 del Giudice di pace di Soave, gli imputati
sono stati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti di lesioni, ingiurie e minacce.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, travisamento della prova

aveva avvalorato — come invece sostenuto dal tribunale — la tesi degli imputati di essere stati
aggrediti dal Bergamasco, mentre le dichiarazioni di quest’ultimo erano state supportate da quelle
rese dal teste Campesato Bruno, ritenuto non credibile sol perché era risultato avere forti rapporti di
inimicizia con gli imputati essendo stato da costoro querelato, senza considerare che al momento
della deposizione non vi era prova che il Campesato fosse al corrente della querela presentata
contro di lui.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottopone al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di appello, con motivazione
immune da vizi di illogicità, premesso che la vicenda che ne occupa andava inquadrata nei difficili
rapporti di vicinato tra le parti, ha evidenziato come non potesse essere escluso che i Boseggia
avessero agito a scopo difensivo, essendo stati aggrediti dal Bergamasco che pacificamente aveva in
mano un bastone, secondo quella che era stata — ha sottolineato il giudice di appello — non solo la
decisa negatoria espressa dagli imputati in sede di esame, ma altresì la ricostruzione dell’episodio
operata dal teste Rossi, per cui era stato proprio il Bergamasco ad aggredire i Boseggia con un
bastone.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

3

e vizio di motivazione dal momento che la ricostruzione dei fatti operata dal teste Rossi Primo non

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 22 maggio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA