Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33297 del 26/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33297 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALMI
nei confronti di:
GIOVINAZZO PASQUALE N. IL 01/02/1949
avverso la sentenza n. 1281/2012 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
25/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/seigite le conclusioni del PG Dott. LUG I X3 /EZ-t-12
itg
ati cf eicum

&Le-ez- t iA

Uditi difensor Avv.;

,

ez-e< Data Udienza: 26/06/2013 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 25.09.2012, emessa sull'accordo delle parti ex art. 444 Cod. proc. pen., il Tribunale di Palmi applicava a Pasquale Giovinazzo la pena, dichiarata sospesa, di mesi 9 di reclusione ed Euro 10.000- di multa per il reato di cui all'art. 12, comma 5, D. L.vo 286/98, fatto commesso in Rosarno tra il Dicembre 2009 ed il Gennaio 2010.- 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l'anzidetto Tribunale che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare rilevando come il giudice avesse applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena pur non previsto dall'accordo delle parti, e ricordando come, nell'emettere sentenza ex art. 444 Cod. proc. pen, il giudice non possa concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena; infine l'imputato Giovinazzo non era, per i precedenti ostativi, nelle condizioni di potere fruire del beneficio in questione.Considerato in diritto 1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.2. Deve rilevare invero questa Corte come la particolare natura della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 Cod. proc. peri, impedisca, per giurisprudenza consolidata, di applicare d'ufficio il beneficio previsto dall'art. 163 Cod. pen.- Qualora lo stesso, dunque, non sia compreso nell'accordo delle parti, recepito dal giudice, la pronuncia risulta, in parte qua, Illegittima. In tal senso si veda, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4°, n. 40950 in data 21.10.2008, Rv. 241371, Ciogli : "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo 17 beneficio essere accordato di ufficio". E poiché nella presente fattispecie è del tutto pacifico che l'applicazione della sospensione condizionale della pena non era contemplata nell'accordo delle parti, si impone di conseguenza annullamento parziale dell'impugnata sentenza, per violazione di legge, limitatamente all'applicazione del beneficio in questione, beneficio che deve pertanto essere eliminato.Tanto ben può essere disposto senza rinvio, in forza dell'art. 620 Cod. proc. pen.Si impone, altresì, disporre la comunicazione della presente sentenza all'organo dell'esecuzione, per quanto di competenza.- 1 In P.Q.M. Annulla senza rin90 la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina. SI comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.- Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA