Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33293 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33293 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRRA DOMENICO N. IL 02/11/1974
avverso la sentenza n. 3500/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 22 dicembre 2011 dal Tribunale di Varese, appellata da MIRRA Domenico, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il 21 novembre 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per mancato rinvio del
giudizio di appello per impedimento del difensore; vizio di motivazione sulla prova di responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, facendo riferimento a situazione peraltro formulata genericamente, non rilevante trattandosi
di procedimento in camera di consiglio; quanto alla responsabilità la Corte di merito ha fatto riferimento sia al riconoscimento del prevenuto che al rinvenimento della refurtiva in suo possesso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2014.

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