Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33292 del 19/05/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33292 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 3044/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, pe a parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio
Scardaccione, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Coppi, il quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

A.A., imputato di più reati fallimentari, commessi

Immobiliare Srl, è stato condannato dal tribunale di Savona alla pena di
anni 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del
danno in favore del fallimento.
2.

La corte d’appello di Genova, previa riqualificazione ex articolo 217

di alcuni fatti contestati nel capo d’imputazione (capi A2 e B), ne ha
dichiarato la prescrizione, riducendo la pena inflitta per il reato di cui al
capo Al (bancarotta fraudolenta per distrazione) ad anni 5 di reclusione.
3.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il

A.A. per i seguenti motivi:
a. violazione degli articoli 548, numero 3, 585, numero 2, lett.
D, anche in relazione all’articolo 586 del codice di procedura
penale per omessa notificazione dell’avviso di deposito della
sentenza emessa dal tribunale di Savona al domicilio eletto
dall’imputato, nonché violazione delle norme di cui all’articolo
148, comma 2 bis, e 161, comma 4, del codice di procedura
penale. Si contesta poi la contraddittorietà della decisione
della corte, effettuata con ordinanza del 30 settembre 2013,
con cui ha ritenuto di disporre la rinnovazione della notifica
del decreto di citazione in appello perché effettuata al
difensore di fiducia avv. Annoni invece che al domiciliatario
avvocato XX, mentre ha ritenuto valida la notifica
dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado e la
notifica dell’appello incidentale del pubblico ministero al
difensore Annoni e non presso il domicilio eletto.
L’impugnazione, per espressa dichiarazione del ricorrente, ha
riguardo solo alla notifica dell’avviso di deposito della
sentenza di primo grado, atteso che l’appello incidentale del
pubblico ministero è stato rigettato dalla corte d’appello e
dunque è irrilevante la sua mancata notifica alla parte.

1

in qualità di amministratore di fatto della Clessidra Compagnia

b.

Illogicità e mancanza di motivazione ed omessa valutazione di
elementi di prova decisivi. Violazione delle norme di cui agli
articoli 2639 e seguenti del codice civile. Sotto tale profilo si
contesta la ritenuta qualifica di amministratore di fatto, con
particolare riferimento agli indici enumerati nelle sentenze di
merito.

c.

Illogicità e mancanza di motivazione nonché violazione delle
norme di cui all’articolo 62 bis del codice penale, in relazione

concessione delle attenuanti generiche, per le quali il
ricorrente aveva già indicato nell’atto di appello alcuni
elementi che ne avrebbero consentito la applicazione.
d.

Violazione di legge ed illogicità e mancanza di motivazione per
violazione delle norme di cui all’articolo 133 del codice penale,
laddove viene irrogata la pena di anni 4 di reclusione,
aumentata per la recidiva ad anni 5.

Con memoria depositata il 2 maggio 2015, i difensori di fiducia
del A.A.  hanno allegato documentazione a sostegno del primo
motivo di ricorso ed hanno introdotto un nuovo motivo relativo
alla erronea applicazione della recidiva reiterata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; il primo
documento allegato ai motivi nuovi, depositati il 2/05/2015, è una
fotocopia dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado. Il retro di
questo documento porta una relata di notifica a A.A. presso
XX, regolarmente effettuata il 3.05.2012 nelle mani di
un addetto al ritiro, per cui è dalle stesse allegazioni della difesa che
risulta erronea l’eccezione di omessa notifica del predetto avviso al
domicilio eletto.
2. Peraltro, ad un esame del fascicolo, risulta che l’avviso di deposito
della sentenza di primo grado non è stato ritualmente notificato al
domicilio eletto presso l’avv. XX, in quanto questo rifiutò di ricevere
l’atto, adducendo l’avvenuta dismissione del mandato (relata
dell’8.05.2012, affoliazione 95 del fascicolo di primo grado).

2

all’articolo 133; sotto tale profilo si contesta la mancata

3. Orbene, a prescindere da questa inspiegabile difformità tra le due
retate di notifica (l’originale agli atti e la copia allegata ai motivi nuovi),
su cui valuterà la Procura se effettuare ulteriori approfondimenti, deve
rilevarsi come, in ogni caso, il motivo di ricorso sia manifestamente
infondato. Nel primo caso, perché, l’atto è stato effettivamente notificato
al domicilio eletto; nel secondo caso, perché il rifiuto del domiciliatario di
ricevere l’atto rendeva il domicilio inidoneo e legittimava, dunque, la
notifica al difensore di fiducia [art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Il

notifica al domicilio eletto e legittima la notifica mediante consegna
dell’atto al difensore (Sez. 1, n. 22073 del 09/04/2013, Perrone, Rv.
256082; v. anche Sez. U, Sentenza n. 28451 del 28/04/2011, Rv.
250120: La notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile
presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante
l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del
domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve
essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito
nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si
risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio (La Corte ha
precisato che allo stesso modo occorre procedere nel caso in cui il
domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto)].
4. Il secondo motivo di ricorso contiene valutazioni di merito sulla
ritenuta qualità di amministratore di fatto che non sono proponibili in
sede di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata, congrua e
logica. Nel ripercorrere gli indici indicati nelle sentenze di merito, il
ricorrente dimentica, peraltro, di riportare l’elemento più importante e
cioè le dichiarazioni delle liquidatrici della società, le quali dissero che il
A.A. aveva detto loro che si trattava di un incarico puramente formale
e che si sarebbe occupato lui di tutto (pagine 2 e 3 della sentenza).
5. I motivi 3 e 4 sono inammissibili in quanto censurano valutazioni di
merito sulla pena che sono state adeguatamente motivate.
6. Quanto al secondo motivo della memoria difensiva, esso è del tutt
nuovo ed autonomo rispetto ai motivi principali, per cui non può ch
essere considerato tardivo e, come tale, inammissibile (I motivi nuovi di
impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti
della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata,
essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i
motivi nuovi e quelli originari; cfr. Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015,
3

rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto determina l’impossibilità della

Comitini, Rv. 262343). La questione della recidiva, invero, era stata
trattata nel ricorso solo con riferimento a profili di merito e cioè alla
inopportunità della sua applicazione (trattandosi di recidiva non
obbligatoria), tanto che all’ultimo capoverso della pagina 21 del ricorso
non si contestava la sussistenza oggettiva dell’aggravante, quanto
piuttosto il fatto che la stessa circostanza non potesse essere valorizzata
due volte, sia per la determinazione della pena base che per l’aumento.
Non si trattava, poi, di un motivo autonomo, ma di considerazioni

generiche.
7. Poiché l’applicazione della recidiva non ha comportato l’irrogazione
di una pena illegale, l’eventuale vizio lamentato, anche ove
ipoteticamente sussistente, non può essere rilevato d’ufficio da questa
corte (L’inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce alla
Suprema Corte di procedere al necessario annullamento della sentenza
impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena
illegale; Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684. L’erronea
valutazione in fatto della sussistenza di una determinata tipologia di
recidiva, ritualmente contestata, non viola il principio di legalità della
pena, sicché la relativa questione non è rilevabile d’ufficio dalla Corte di
cassazione (Nella specie la Corte ha precisato che il principio di legalità
della pena attiene esclusivamente all’entità della pena finale in concreto
applicata e che illegale deve intendersi solo la pena concreta che, in sé e
rispetto ai passaggi intermedi ritenuti, fuoriesca dall’ambito dello schema
legale); cfr. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M, Rv. 257010; v. anche
Sez. 2, Sentenza n. 22136 del 19/02/2013, Rv. 255729).
8. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge
(art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

4

interne al motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19/05/2015

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