Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33290 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33290 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
NOCERA FRANCESCO N. IL 17/12/1982
avverso l’ordinanza n. 7003/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre avverso l’ordinanza 15.10.13
— di cui chiede l’annullamento – con cui il locale g.i.p. ha dichiarato la nullità della richiesta di
rinvio a giudizio di Nocera Francesco, indagato per i reati di cui agli artt.477-482 c.p. (capo A) e
495, comma 1, c.p. (capo B), per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al
difensore dell’indagato, assumendo violazione della legge processuale dal momento che la nomina

economia procedimentale che nella prospettiva delle garanzie difensive, aveva redatto un solo
verbale ex art.161 c.p.p. , era riferibile tanto all’ordine di carcerazione relativo a diverso
procedimento, che alla perquisizione e al sequestro per l’attuale procedimento.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di
rinvio a giudizio dell’imputato, non è impugnabile né può ritenersi abnorme in quanto esso è
adottato in forza di un potere del quale il giudice è investito, né si discosta dagli abituali schemi
procedimentali prescritti dalla legge (Cass., sez.I, 11 marzo 2004, n.28585) e comunque l’eventuale
illegittimità del provvedimento non vale a legittimarne l’impugnazione, non altrimenti consentita
dalla legge, sotto il profilo dell’abnormità (Cass., sez.I, 4 novembre 2004, n.46064).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.
Roma, 22 maggio 2014

del difensore, redatta all’esito di un’unitaria attività della Guardia di finanza che, per ragioni sia di

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