Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33289 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33289 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AQUINATO LUIGI N. IL 06/09/1942 parte offesa nel procedimento
DI TOMMASO MARIA TERESA N. IL 22/11/1934 parte offesa nel
procedimento
c/
VITALI LUIGI N. IL 23/03/1962
avverso il decreto n. 2275/2013 GIP TRIBUNALE di
CIVITAVECCHIA, del 21/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Aquinato Luigi e Di Tommaso Maria Teresa, parti offese nel procedimento n.8324110 r.g.n.r. ,
ricorrono avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 21.10.13 dal G.i.p. di Civitavecchia,
lamentando mancata assunzione di prove decisive, carenza e illogicità della motivazione sul punto,
dal momento che dall’escussione a s.i.t. della p.o. Di Tommaso si sarebbero potuti avere ,
come pure sentire a s.i.t. il carabiniere Melluso Vittorio, che era in servizio con l’indagato.
Vi era stato invece — si deduce con il secondo ed il terzo motivo — un palese travisamento del fatto
anche in ordine alla mancanza di valutazione della arbitrarietà dell’atto commesso dal Vitali
nell’esercizio delle sue funzioni, il quale, dopo aver preteso l’apertura del cancelletto in ferro che lo
divideva dall’Aquinato, aveva usato < mezzi violenti non certamente necessari all'atto da compiere in pregiudizio dell'Aquinato che veniva sbattuto come chissà quale criminale in flagranza di chissà quale reato! >.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).

del Brig. Vitali almeno con riferimento alle lesioni dalla stessa subite >, mentre l’interrogatorio

a

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento

Roma, 22 maggio 2014

delle spese processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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