Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33288 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33288 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DALL’OSTO DAVIDE N. IL 29/08/1965
RONCHI MARIA ROSA N. IL 01/02/1965
avverso la sentenza n. 615/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Dall’Osto Davide e Ronchi Maria Rosa ricorrono avverso la sentenza 28.6.13 della Corte di appello
di Milano che ha confermato quella in data 10.10.12 del Tribunale di Voghera con la quale sono
stati condannati, per il reato di furto aggravato in concorso, concessa l’attenuante ex art.62 n.4 c.p.,
dichiarata equivalente all’aggravante contestata e per Dall’Osto anche alla contestata recidiva,
Dall’Osto alla pena di un anno di reclusione ed e 200,00 di multa; Ronchi alla pena — con la

Deduce il difensore di Dall’Osto, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e)
c.p.p. , per carenza del requisito motivazionale circa la questione preliminare relativa alla nullità
degli atti di indagine, nonché con riferimento alla qualificazione giuridica del reato, alle circostanze
attenuanti, essendosi limitato il giudice di appello ad un mero richiamo alla sentenza di primo
grado, e all’incidente di costituzionalità.
Con il secondo motivo si lamenta ancora violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per essere
comunque la motivazione contraddittoria o illogica, con riferimento alla aggravante della destrezza
in quanto ritenuta nonostante il personale di vigilanza avesse `attenzionato’ i due imputati, senza
mai perdere di vista il loro comportamento; con riferimento alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., esclusa per non essere stata ritenuta ‘spontanea’ la
restituzione della merce, ritenuta invece tale in un precedente passaggio della stessa sentenza.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e c) c.p.p. per l’omessa
tempestiva notificazione dell’avviso di cui all’art.369-bis c.p.p., prima delle attività di perquisizione
e sequestro della p.g., nullità che rendeva invalidi tutti gli atti successivi.
Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per non essere stato ritenuto il furto semplice pur
in presenza di una costante attività di vigilanza, che escludeva la contestata aggravante della
destrezza, rendendo inoltre configurabile il tentativo di furto per essere la coimputata stata fermata
allorchè il controllo non era ancora stato superato, mentre la refurtiva era stata comunque restituita,
con conseguente applicabilità dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p.

concessione dei doppi benefici di legge — di mesi sei di reclusione ed € 140,00 di multa.

Con il quinto e ultimo motivo si lamenta la mancata assoluzione dell’imputato, uscito dall’esercizio
commerciale prima che la coimputata passasse dalle casse con il carrello della spesa, a nulla
rilevando che costei avesse occultato l’oggetto di furto allorchè si trovava assieme al Dall’Osto in
assenza della consapevolezza, da parte di quest’ultimo, che la moglie avesse commesso il furto.
Ronchi Maria Rosa propone cinque motivi del tutto analoghi a quelli del coimputato.

momento che i giudici di appello, con motivazione del tutto congrua ed immune dai ritenuti vizi di
illegittimità, premesso che l’atto di perquisizione era stato preceduto dall’avviso agli odierni
ricorrenti della facoltà di farsi assistere da un difensore — facoltà alla quale entrambi hanno
espressamente rinunciato – , hanno evidenziato come gli odierni ricorrenti siano stati visti dagli
addetti alla vigilanza, attraverso i `monitors’ del centro commerciale, impossessarsi della ‘consolle
Sony’ (materialmente prelevata dal Dall’Osto che la riponeva nel carrello condotto dalla Ronchi),
per poi uscire dai locali approfittando della momentanea distrazione della persona addetta alla
vigilanza del varco di uscita e venire successivamente fermati da altri addetti alla vigilanza.
Legittimamente dunque, nella specie, è stato ritenuto consumato il furto e sussistente l’aggravante
della destrezza, avendo i giudici di merito fatto buon governo delle risultanze probatorie, anche con
l’esclusione della invocata attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., essendo la restituzione del maltolto
stata necessitata dalla sorpresa in flagranza del reato di furto.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014

Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, dal

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