Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33287 del 22/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33287 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARUGO GIANFRANCO N. IL 29/05/1949
avverso la sentenza n. 2507/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 22/05/2014
Carugo Gianfranco ricorre avverso la sentenza 18.6.13 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 29.10.12 del G.u.p. di Busto Arsizio con la quale è stato condannato alla
pena di giustizia per i reati ascrittigli, ritenuta la continuazione con i fatti di reato per i quali aveva
riportato la condanna inflittagli con sentenza 13.11.11 (irr.le il 17.7.12) del Tribunale di Vicenza.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
reato associativo,
acriticamente che i rapporti avuti con il Tovaglieri fossero tali da doversi estendere a tutti i sodali.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. con riferimento
alla richiamata intensità del dolo e al particolare valore del danno arrecato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, laddove i giudici di appello, con motivazione congrua ed
immune dai lamentati profili di illegittimità, hanno evidenziato come lo stesso imputato non abbia
contestato l’operatività del sodalizio criminoso capeggiato dal Tovaglieri e come l’appartenenza ad
esso del Carugo sia risultata dai rapporti intrattenuti dall’odierno ricorrente sia con il Carugo che
essi dell’imputato, con condotta sistematica e non occasionale in riferimento al furto di automezzi e
di materiali industriali di ingente valore.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici di appello svolto, quanto al
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 8 maggio 2014