Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33287 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33287 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUGO GIANFRANCO N. IL 29/05/1949
avverso la sentenza n. 2507/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Carugo Gianfranco ricorre avverso la sentenza 18.6.13 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 29.10.12 del G.u.p. di Busto Arsizio con la quale è stato condannato alla
pena di giustizia per i reati ascrittigli, ritenuta la continuazione con i fatti di reato per i quali aveva
riportato la condanna inflittagli con sentenza 13.11.11 (irr.le il 17.7.12) del Tribunale di Vicenza.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

reato associativo, , ritenendo
acriticamente che i rapporti avuti con il Tovaglieri fossero tali da doversi estendere a tutti i sodali.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. con riferimento
alla richiamata intensità del dolo e al particolare valore del danno arrecato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, laddove i giudici di appello, con motivazione congrua ed
immune dai lamentati profili di illegittimità, hanno evidenziato come lo stesso imputato non abbia
contestato l’operatività del sodalizio criminoso capeggiato dal Tovaglieri e come l’appartenenza ad
esso del Carugo sia risultata dai rapporti intrattenuti dall’odierno ricorrente sia con il Carugo che
, in occasione dei singoli episodi di reato e della compartecipazione ad
essi dell’imputato, con condotta sistematica e non occasionale in riferimento al furto di automezzi e
di materiali industriali di ingente valore.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici di appello svolto, quanto al

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 8 maggio 2014

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