Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33287 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 33287 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANTALEO MARIO N. IL 01/02/1950
avverso l’ordinanza n. 700/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del
23/10/2012
sentita la relazionefatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/site le conclusioni del PG
ert.t-r.

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Qt-L-12-2″

Data Udienza: 11/06/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 23.10.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Bari

rigettava le istanze formulate nell’interesse di PANTALE0 Mario di affidamento in
prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter OP, a
seguito di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena a lui inflitta per il reato
cod.proc.pen., sul presupposto che risultava rinviato a giudizio per altri episodi di
concussione e tredici fatti di falso commessi tra il 2005 ed il 2007, allorquando
svolgeva attività lavorativa presso l’ufficio imposte e registro della Agenzia delle
entrate. Veniva evidenziato che il Pantaleo era stato condannato in via definitiva
perché abusando dei suoi poteri aveva costretto il titolare di un supermercato a
pagare una somma di denaro, onde coprire alcune irregolarità di carattere fiscale;
che il medesimo peraltro non risultava aver effettuato una revisione critica
rispetto a quanto commesso, avendo sempre negato i fatti ed essendosi
dichiarato estraneo a quanto contestatogli. Veniva quindi rilevato che avendo
dato prova di non aver compreso la gravità dei fatti commessi, non poteva essere
ammesso a misura alternativa alla detenzione, il cui significato sarebbe del tutto
travisato.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
prevenuto, per dedprre:
2.1 violazione di legge penale e processuale dal momento che la asserita
mancanza di senso critico verso le condanne subite non poteva essere valutata
negativamente ai fini della concessione dei benefici carcerari, laddove frutto di
una protesta di innocenza che è diritto incontestabile per ciascuno. Né poteva
essere il beneficio subordinato all’accettazione del giudicato ad opera dei familiari .
2.2 Motivazione mancante o puramente apparente, atteso che non
sarebbe stato dato atto che il Pantaleo ebbe a risarcire il danno arrecato, profilo
che doveva essere collocato tra quelli rilevanti per ammettere all’affidamento in

prova, ovvero tra gli obblighi da imporre con le prescrizioni; tale adempimento
doveva fondare la prognosi positiva sull’idoneità dell’affidamento in prova nel
contribuire alla rieducazione del condannato.
3. Il Procuratore Generale con parere motivato ha chiesto di annullare
l’ordinanza impugnata.

2.

di concussione ad anni uno e mesi uno di reclusione ex art. 656 c. 5

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il dato a cui è stato ancorato il provvedimento reiettivo non poteva avere
incidenza esclusiva, atteso che la mancata ammissione degli addebiti non

affermato da questa stessa Corte, secondo cui la mancata ammissione da parte
del condannato della propria colpevolezza non può indurre ad una prognosi
sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo
penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perché l’assenza di confessione può
essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia
sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di
persistere nel crimine (Sez. I, 20.2.2008, n. 18388, n. 240306). Ai fini della
concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del
grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché
dell’evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire
un’ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale (Sez. I,
8.2.2008, n. 8258, rv 240586). Cosicchè il profilo che deve essere valorizzato non
è se abbia o meno l’interessato ammesso le sue colpe, ma se abbia accettato la
sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta prestando la dovuta collaborazione nel
percorso rieducativo. Da tale angolo visuale non si è posto il tribunale a quo,
che ha del tutto pretermesso di valutare che l’interessato aveva risarcito il danno,
primo segno tangibile di una volontà riconciliativa.
L’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale
di Sorveglianza di Bari.
p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata

e rinvia per nuovo esame al Tribunale di

Sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, addì 11 Giugno 2013.

configura una ragiOne ostativa all’ammissione ai benefici extracarcerari, così come

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