Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33286 del 22/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33286 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMERI ANTONINO N. IL 26/04/1964
avverso la sentenza n. 3511/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

Palmeri Antonino ricorre avverso la sentenza 28.6.13 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella, in data 2.3.12, del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
cui all’art.624- bis c.p., alla pena di mesi otto di reclusione € 210,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice di appello riqualificato

acciaio sottratto si trovasse all’interno del garage della p.o.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancata
concessione delle attenuanti di cui agli artt.62 n.4 e 62-bis c.p., negate solo in considerazione dei
precedenti penali dell’imputato e nonostante lo scarso valore economico del bene rubato.
Infine, con il terzo motivo, si censura il mancato contenimento della pena nei minimi edittali, in
considerazione della scarsa entità del fatto.
Osserva la Corte che il ricorso — peraltro meramente reiterativo delle doglianze formulate con l’atto
di appello – deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa intende sottoporre al
giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa sede, sia perché
manifestamente infondato, dal momento che la Corte palermitana, con motivazione del tutto
congrua ed immune da vizi di illogicità, ha evidenziato come la responsabilità dell’odierno
ricorrente, per il reato ascrittogli, riposi sulle dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità è
adeguatamente argomentata -, secondo cui l’imputato era stato visto mentre usciva dal garage e si
allontanava precipitosamente a bordo di una vettura Renault, per poi, subito dopo, la p.o. Cometa
accorgersi della sparizione, dal suddetto garage, di un contenitore con 60 litri di olio.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate all’imputato le attenuanti generiche in
considerazione dei ‘numerosissimi precedenti penali’, anche specifici, del Palmeri, trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., come
pure l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., in considerazione del valore tutt’altro che trascurabile del
compendio furtivo, mentre la pena irrogata è stata ritenuta, con motivazione adeguata, congrua in

il fatto contestato sotto la previsione di cui all’art.624 c.p., in mancanza di prova che il recipiente di

considerazione, tra l’altro, della .
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 22 maggio 2014
IL CONSICIJERE estensore
(J)

9,Aszv

P.Q.M.

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