Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33285 del 22/05/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 33285 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ha pronunciato la seguente

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kRDINANZA)

sul ricorso proposto da:
DAIDONE SALVATORE N. IL 05/07/1968
avverso la sentenza n. 4225/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 22/05/2014

FATTO E DIRITTO

Daidone Salvatore ricorre avverso la sentenza 21.3.13 della Corte di appello di Palermo, che ha
confermato quella in data 23.2.11 del Tribunale di Marsala con la quale è stato condannato alla pena
di giustizia per il reato di cui agli artt.110-485 c.p., oltre al risarcimento dei danni in favore della

detto reato estinto a seguito di intervenuta remissione di querela, deducendo, con gli altri tre motivi,
erronea applicazione degli artt.192 e 533 c.p.p., mancanza di motivazione circa la capacità degli
elementi indiziari a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, nonché la violazione del principio di
correlazione tra imputazione e sentenza.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela, sporta il 13.6.08, ad opera della
querelante Giacalone Anna Lisa, e la contestuale accettazione da parte di Daidone Salvatore , di cui
al verbale 19.9.123 redatto presso l’Ufficio Volanti della Questura di Trapani„ impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto al Daidone estinto
ai sensi dell’art.152 c.p., con conseguente attribuzione al querelato delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato Daidone Salvatore.
Roma, 22 maggio 2014

costituita parte civile, chiedendo, con il primo motivo, la declaratoria di improcedibilità per essere

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